Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-10-2011) 02-11-2011, n. 39322 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che effettivamente, come osservato dall’ordinanza impugnata, il M. aveva presentato due istanze di restituzione al P.M. di Castrovillari, la prima delle quali risalente al 16 ottobre 2010, in relazione alla quale il P.M., nel rigettare la richiesta, con provvedimento del 19 ottobre 2010, fa espresso riferimento al proprio decreto di convalida del 15 ottobre 2010; sicchè il M. è venuto a conoscenza subito dopo quella data del decreto convalidato, come ulteriormente avvalorato da un seconda istanza di restituzione indirizzata all’organo convalidante, anch’essa rigettata con provvedimento del P.M. in data 20 gennaio 2011;

Ritenuto che "in caso di sequestro operato di iniziativa della polizia giudiziaria il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui 1.interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, intendendosi per tale il sequestro convalidato" (Sez. 1, n. 41693 del 01/10/2008 Giacomelli, Rv. 241428).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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