Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-10-2011) 02-11-2011, n. 39317

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In fatto:

La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 13/12/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Salerno, in data 14/6/2007, appellata da D.C.F., dichiarato colpevole di insolvenza fraudolenta continuata avendo rilasciato, nella qualità di ex gestore dell’hotel (OMISSIS), a due ex dipendenti, assegni bancari, tratti sul proprio conto corrente, privi di copertura finanziaria per l’importo, rispettivamente, di Euro 1500, Euro 1734,86 e Euro 5800.

Il Tribunale condannava l’imputato alla pena di anni uno di reclusione e Euro 1200 di multa, revocando il precedente beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento dei danni a favore delle parti civili che liquidava equitativamente in Euro 8000. Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio che avrebbe dovuto essere notificato presso il domicilio dell’imputato e non presso il difensore;

b) difetto di motivazione non avendo mai il ricorrente dissimulato il proprio stato di insolvenza essendo i lavoratori a conoscenza della temporanea insolvenza del datore di lavoro.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Il primo motivo è generico essendo stato notificato il decreto di citazione a giudizio nel domicilio eletto presso il difensore e non specificando il ricorrente, che riconosce tale circostanza, per quale motivo non dovrebbe avere più efficacia tale elezione.

Peraltro la giurisprudenza di questa Corte a SS.UU. è nel senso che, in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre solo nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o, quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. (SS.UU. 7.1.2005 n. 119). La notificazione della citazione all’imputato con forme diverse da quelle previste non integra infatti, necessariamente, un’ipotesi di omissione della notificazione, ma da" luogo ad una nullità di ordine generale, soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 c.p.p. ed alle regole di deducibile di cui all’art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui di cui all’art. 180 c.p.p., semprechè non appaia in astratto o non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario. Inoltre la parte che deduce la nullità assoluta della notificazione non può limitarsi a denunciare l’inosservanza della norma processuale, ma deve rappresentare di non avere avuto conoscenza dell’atto ed indicare gli elementi che consentano le verifica di quanto affermato.

Orbene, nel caso in esame, non è dedotto e neppure è lecito presumere che il ricorrente non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto. In sostanza non si verte in ipotesi di "omessa" notifica, bensì di (eventuale) irritualità della notifica, idonea in concreto a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, essendo stata ritualmente notificato il decreto di citazione a giudizio presso il difensore dell’imputato, ove, peraltro, come specificato dallo stesso ricorrente, aveva eletto domicilio.

Da ciò consegue che anche la adozione di un modello di notificazione diverso dalla prescritta consegna al domicilio dichiarato ha determinato una nullità a regime intermedio, non assoluta, delle notificazione del decreto di citazione in appello; ma siffatte nullità non possono essere più rilevate dal momento che la questione di nullità non è stata sollevata nel giudizio di appello.

2) Il secondo motivo è inammissibile perchè le doglianze (sono le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui vantazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Infatti il Giudice di merito ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni per le quali ritiene la responsabilità del ricorrente per il delitto di insolvenza fraudolenta;essendo un risultato pacifico che, allorquando gli assegni furono rilasciati ai dipendenti, l’imputato avesse già preordinato l’intenzione di non adempiere, emettendo gli assegni privi di copertura al solo scopo di tacitare i dipendenti, far cessare le rimostranze e le agitazioni sindacali, distogliendoli dalle preannunciate azioni legali contro l’azienda, ritardando gli effetti dell’insolvenza.

Gli assegni dati in pagamento ai dipendenti sono stati, inoltre, firmati e compilati di persona dal prevenuto con la rassicurazione che "era tutto a posto", rendendosi successivamente irreperibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Il primo motivo è generico essendo stato notificato il decreto di citazione a giudizio nel domicilio eletto presso il difensore e non specificando il ricorrente, che riconosce tale circostanza, per quale motivo non dovrebbe avere più efficacia tale elezione.

Peraltro la giurisprudenza di questa Corte a SS.UU. è nel senso che, in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre solo nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o, quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. (SS.UU. 7.1.2005 n. 119). La notificazione della citazione all’imputato con forme diverse da quelle previste non integra infatti, necessariamente, un’ipotesi di omissione della notificazione, ma da" luogo ad una nullità di ordine generale, soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 c.p.p. ed alle regole di deducibile di cui all’art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui di cui all’art. 180 c.p.p., semprechè non appaia in astratto o non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario. Inoltre la parte che deduce la nullità assoluta della notificazione non può limitarsi a denunciare l’inosservanza della norma processuale, ma deve rappresentare di non avere avuto conoscenza dell’atto ed indicare gli elementi che consentano le verifica di quanto affermato.

Orbene, nel caso in esame, non è dedotto e neppure è lecito presumere che il ricorrente non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto. In sostanza non si verte in ipotesi di "omessa" notifica, bensì di (eventuale) irritualità della notifica, idonea in concreto a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, essendo stata ritualmente notificato il decreto di citazione a giudizio presso il difensore dell’imputato, ove, peraltro, come specificato dallo stesso ricorrente, aveva eletto domicilio.

Da ciò consegue che anche la adozione di un modello di notificazione diverso dalla prescritta consegna al domicilio dichiarato ha determinato una nullità a regime intermedio, non assoluta, delle notificazione del decreto di citazione in appello; ma siffatte nullità non possono essere più rilevate dal momento che la questione di nullità non è stata sollevata nel giudizio di appello.

2) Il secondo motivo è inammissibile perchè le doglianze (sono le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui vantazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Infatti il Giudice di merito ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni per le quali ritiene la responsabilità del ricorrente per il delitto di insolvenza fraudolenta;essendo un risultato pacifico che, allorquando gli assegni furono rilasciati ai dipendenti, l’imputato avesse già preordinato l’intenzione di non adempiere, emettendo gli assegni privi di copertura al solo scopo di tacitare i dipendenti, far cessare le rimostranze e le agitazioni sindacali, distogliendoli dalle preannunciate azioni legali contro l’azienda, ritardando gli effetti dell’insolvenza.

Gli assegni dati in pagamento ai dipendenti sono stati, inoltre, firmati e compilati di persona dal prevenuto con la rassicurazione che "era tutto a posto", rendendosi successivamente irreperibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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