Cons. Stato Sez. V, Sent., 02-12-2011, n. 6368 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Cassano all’Ionio, con ordinanza contingibile e urgente n. 50 dell’8 giugno2010, accollava le spese per gli interventi di manutenzione degli impianti a rete e di pulizia delle aree libere di interesse comune del Villaggio Marina di Sibari ai proprietari degli immobili in ragione proporzionale, secondo appositi criteri fissati negli atti di giunta n.3 e n. 4 del 2010.

I proprietari impugnavano davanti al TAR Calabria sia l’ordinanza contingibile e urgente che, con motivi aggiunti, le delibere di giunta comunale.

Il TAR Calabria respingeva le eccezioni in rito sollevate dal Comune di Cassano all’Ionio, dichiarava in parte improcedibile il ricorso, avendo il Comune revocato l’ordinanza contingibile e urgente, e per il resto lo accoglieva sul presupposto che il trasferimento della proprietà delle opere di urbanizzazione in capo al Comune costituisse un’obbligazione ex lege inderogabile e indisponibile per le parti della convenzione di lottizzazione, come già affermato dallo stesso tribunale in altra analoga vicenda.

Il Comune ha proposto appello avverso la suddetta sentenza di cui chiede l’annullamento o la riforma, previa sospensione dell’esecutività.

Resistono all’appello i proprietari delle aree, che articolano le proprie difese sull’avvenuta cessione al Comune delle aree destinate agli impianti di urbanizzazione secondo quanto stabilito con la convenzione di lottizzazione.

Le parti hanno scambiato memorie difensive e, alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, il Collegio ha deciso di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, dandone comunicazione alle parti.

Motivi della decisione

La vicenda contenziosa riguarda le spese per la gestione e manutenzione degli impianti di urbanizzazione primaria dell’area interessata dalla lottizzazione Villaggio Marina di Sibari.

Il Comune assume che dette spese graverebbero sui proprietari delle aree.

L’assunto del Comune non può essere condiviso.

La lottizzazione di cui trattasi è regolata dalla convenzione del 21 agosto 1975 intercorsa tra il Comune di Cassano allo Ionio e i proprietari delle aree lottizzande.

La convenzione di lottizzazione, all’art. 3, prevedeva a carico dei lottizzanti l’obbligo di trasferire gratuitamente al Comune le aree da destinare agli impianti di urbanizzazione primaria e l’obbligo di costruire a proprie spese, mantenere e trasferire al Comune determinate opere di urbanizzazione primaria, quali la rete stradale, i parcheggi, la condotta fognaria, l’impianto di pubblica illuminazione e l’impianto di distribuzione dell’acqua.

L’art. 8 stabiliva poi che la manutenzione e la responsabilità delle opere sarebbero passate a carico del Comune dalla data dell’effettiva consegna.

Risulta che la consegna delle suddette opere al Comune è avvenuta con verbale del 28 maggio 1981 e che il collaudo è avvenuto in via definitiva con verbale del 28 agosto 1987, sicché è indubbio che alla data in cui sono stati adottati gli atti oggetto del presente giudizio, le opere erano entrate nel patrimonio del Comune.

Tale circostanza, peraltro, fu anche acclarata con lodo arbitrale rituale del 1° giugno 1996 che dava atto che il Comune e il Consorzio Marina di Sibari avevano preso in consegna le opere di urbanizzazione primaria e secondaria al fine di provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Tanto comporta l’estraneità dei lottizzanti, iniziali proprietari delle aree e delle opere di cui trattasi a sopportare le relative spese di manutenzione e l’estraneità anche dei successivi acquirenti degli immobili, essendosi estinta l’originaria obbligazione di convenzione con il trasferimento delle opere al Comune.

Peraltro, il trasferimento della proprietà delle opere di urbanizzazione in capo al Comune nell’ambito del piano di lottizzazione, costituisce un’obbligazione ex lege che si sottrae alla disponibilità delle parti, in quanto prevista dall’art. 28, l. n. 1150 del 1942 e relativa ad opere strumentali allo svolgimento di pubblici servizi fisiologicamente rientranti nelle competenze dell’amministrazione locale (cfr. TAR Calabria, sentenza n. 3018 del 2010).

Ne consegue che, ove il Comune intenda affidare ad altri, in ipotesi al Consorzio Marina di Sibari, la gestione delle opere di cui si discute, non può che operare previo atto di concessione di pubblico servizio, contenente le regole da osservare per garantire l’ottimale soddisfacimento del servizio offerto ai cittadini.

In conclusione, poiché è un dato pacifico che gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria connessi alle opere di urbanizzazione ricadono interamente sull’ente locale una volta che esse siano acquisite al suo patrimonio per cessione (previo collaudo sulla loro regolare esecuzione) da parte del lottizzante e che nel caso di specie la cessione va fatta risalire per alcune opere al 1981 e per le restanti al 1987, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle suddette opere gravano sul Comune.

Di tanto è ben consapevole lo stesso Comune di Cassano allo Ionio che ha deliberato di trasferirne la gestione al Consorzio Marina di Sibari a mezzo concessione.

In conclusione per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado anche con riferimento al rigetto dell’eccezione di tardiva impugnazione delle delibere di giunta comunale che hanno fissato i criteri di ripartizione degli oneri sui proprietari privati, in disparte la considerazione che laddove si discuta di diritti patrimoniali, come nel caso in esame, non può farsi riferimento a termini di decadenza.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge

l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Eugenio Mele, Consigliere

A. Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

N. Gaviano, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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