Cons. Stato Sez. V, Sent., 02-12-2011, n. 6367 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Castel San Guelfo di Bologna con determina del 4 agosto 2009 indiceva una procedura ristretta per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali – Stadio "Gardenghi" e campetto di allenamento- per il periodo dal settembre 2008 al dicembre 2009.

Presentavano la loro candidatura per partecipare alla procedura unicamente le due associazioni attuali parti in causa.

La procedura si concludeva con verbale di aggiudicazione approvato con la determina n. 386 del 5.9.2008, e successivo atto di concessione a favore dell’A.S.D. Castel Guelfo Calcio Settore Giovanile.

Avverso l’esito della gara insorgeva dinanzi al TAR per l’Emilia Romagna con ricorso notificato il 14.11.2008 la concorrente A.S.D. Calcio Amatori Castel Guelfo (tale la sua denominazione, per la verità, solo fino all’assemblea straordinaria del 6/8/2008, che l’aveva modificata in A.S.D. Amatori Castel Guelfo).

La ricorrente deduceva l’illegittimità degli atti impugnati per ragioni procedurali, articolando in sostanza quattro motivi di gravame.

Resisteva al ricorso il Comune intimato, che ne eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza.

Con la sentenza in epigrafe n. 126/2009 il TAR adìto respingeva il ricorso, giudicandolo infondato.

Contro la sentenza la stessa ricorrente (spendendo stavolta la sua nuova denominazione) esperiva il presente appello, con il quale riproponeva le proprie originarie censure e sottoponeva a critica le argomentazioni con cui il primo Giudice le aveva disattese.

Anche in questo grado di giudizio resisteva all’impugnativa il Comune di Castel San Guelfo, che, attraverso i suoi due scritti difensivi, oltre a reiterare la sua pregressa eccezione di inammissibilità del gravame finita assorbita, che si basava su di un supposto difetto di identità tra il soggetto ricorrente e quello che aveva partecipato alla procedura, ne eccepiva altresì l’improcedibilità, adducendo che nelle more la concessione aveva esaurito i suoi effetti, e, soprattutto, che la stessa associazione appellante risultava venuta meno.

Nel merito, la difesa municipale difendeva ancora una volta la legittimità della procedura seguita, confutando le critiche avversarie.

Alla Camera di consiglio del 26/5/2009 la domanda cautelare spiegata dall’appellante veniva respinta.

Da ultimo, con atto depositato il 4 novembre 2011 l’appellante formulava istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite. E su tali conclusioni, con l’adesione di controparte, alla pubblica udienza del 15 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Osserva la Sezione che alla stregua dell’inequivocabile dichiarazione espressa dalla parte appellante effettivamente si impone una declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, del d.lgs. n. 104 del 2010.

Le spese di questo grado di giudizio possono essere equitativamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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