Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-10-2011) 02-11-2011, n. 39585

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 16 febbraio 2011, il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha respinto il reclamo, proposto da S.M., detenuto presso la casa circondariale di Potenza, in esecuzione di una condanna ad anni 1 e mesi 10 di reclusione a lui inflitta dal Tribunale di Potenza con sentenza del 10 marzo 2008, avverso l’ordinanza del 12 agosto 2010, con la quale il Magistrato di Sorveglianza in sede aveva respinto la sua istanza di liberazione anticipata per i semestri dal 13 aprile 2007 al 23 aprile 2008, riconosciuta come detenzione presofferta per il titolo in esecuzione, trascorsa dal 13 aprile 2007 al 10 marzo 2008 in custodia cautelare in carcere e dall’11 marzo 2008 al 23 aprile 2008 in regime di arresti domiciliari, con inizio della detenzione attuale al 4 novembre 2010. 2. Il Tribunale ha ritenuto che correttamente il Magistrato di Sorveglianza avesse respinto l’istanza proposta dal reclamante, avendo rilevato che il periodo intercorso fra la carcerazione preventiva e la detenzione in corso fosse stata talmente ampia da non aver consentito la valutazione della sua partecipazione all’opera rieducativa; ha inoltre rilevato che, nel periodo intercorso fra la carcerazione preventiva e l’attuale detenzione e precisamente fra il 4 agosto 2010 ed il 16 agosto 2010 era stato deferito alla Procura della Repubblica di Potenza per i reati di truffa telematica aggravata e violazione art. 650 c.p., denunce che avevano evidenziato la mancata attuazione di una sua concreta rieducazione.

3.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Potenza, S.M. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto motivazione carente, contraddittoria ed illogica, in quanto i due semestri in valutazione erano contigui fra di loro ed erano stati espiati in parte in detenzione cautelare in carcere ed in parte in detenzione domiciliare; e durante tali due semestri esso ricorrente aveva dato prova di avere positivamente partecipato al trattamento penitenziario, mantenendo rapporti corretti e costruttivi con gli operatori del settore, si che nessun rilievo poteva avere la circostanza che fra tale periodo di carcerazione, l’unico a dover essere valutato ai fini della liberazione anticipata e la ripresa della detenzione effettiva fossero trascorsi circa due anni e mezzo;

erroneamente inoltre erano state ritenute ostative alla concessione della chiesta liberazione anticipata due denunce, di cui una per truffa telematica ed un’altra per inosservanza di provvedimenti dell’autorità, trattandosi di fatti commessi oltre due anni dopo la scadenza del periodo di detenzione da valutare ai fini della liberazione anticipata; d’altra parte il Tribunale di sorveglianza aveva illegittimamente enfatizzato la portata di dette denunce, atteso che le stesse, fino a quel momento, non erano state seguite da alcun processo penale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da S.M. è fondato.

2.Il Tribunale di sorveglianza di Potenza, investito del reclamo proposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede, che aveva negato al medesimo la liberazione anticipata per i semestri dal 13 aprile 2007 al 23 aprile 2008, ha ritenuto che le due denunce fatte nei confronti del ricorrente per i reati di truffa telematica ed inosservanza di ordine dell’autorità, sebbene si riferissero ad un periodo (agosto 2010) lontano di oltre due anni dal periodo di carcerazione da valutare ai fini della liberazione anticipata (periodo dal 13 aprile 2007 al 23 aprile 2008), fossero tali da porre nel nulla il comportamento regolare pur tenuto dal ricorrente nei mesi antecedenti, fino ad essere ostativo alla concessione della liberazione anticipata per i due semestri anzidetto.

3.Il provvedimento impugnato non appare adeguatamente motivato, atteso che la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere che un comportamento tenuto dal condannato in epoca successiva alla valutazione dei semestri ai fini della liberazione anticipata intanto può giustificare il diniego retroattivo di concessione del beneficio anzidetto, in quanto il comportamento dall’interessato possa essere considerato così grave e sintomatico da lasciar dedurre una sua mancata partecipazione all’opera di rieducazione anche nel periodo antecedente (cfr. Cass. Sez. 1 n. 14610 del 21/01/2011 dep. il 12/04/2011, imp. Punzetti, Rv. 249852).

Nella specie al contrario manca ogni approfondimento sul punto, non potendo ritenersi sufficiente allo scopo la mera enunciazione dei reati per i quali il ricorrente era stato deferito all’a.g., trattandosi in entrambi i casi di reati non particolarmente gravi, commessi in epoca di gran lunga successiva ai semestri da valutare ed in ordine ai quali neppure è stato indicato quale seguito essi abbiano avuto sul piano processuale.

4.Da quanto sopra consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Potenza per nuovo esame, che tenga conto delle rilevate carenze motivazionali.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Potenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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