Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-10-2011) 02-11-2011, n. 39583 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 12 ottobre 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale C. M., in espiazione pena con scadenza 17 gennaio 2013, come da provvedimento di cumulo disposto nei suoi confronti dalla Procura di Palermo il 31 marzo 2009, ha chiesto, fra l’altro, l’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47 o.p.).

2. Il Tribunale ha rilevato che l’istanza di affidamento in prova non poteva trovare accoglimento, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, così come modificato dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 3, in quanto fra i reati inseriti nel cumulo di pene, di cui sopra, vi era anche quello di violenza sessuale su minorenne, si che il beneficio richiesto non era a lui concedibile in difetto di prova circa l’avvenuta sua sottoposizione ad un congruo periodo di osservazione da parte dell’apposita equipe, onde accertare se egli avesse raggiunto un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio richiesto.

3. Avverso detto provvedimento C.M. ha proposto personalmente ricorso per Cassazione, deducendo che fra i reati ricompresi nel provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dalla Procura di Palermo in data 31 marzo 2009 non vi era quello di violenza sessuale su minorenne.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da C.M. è fondato.

2. Invero dall’esame dei documenti in atti, in particolare dall’esame del provvedimento di cumulo disposto dalla Procura di Palermo il 31 marzo 2009, non risulta che C.M. sia in espiazione di condanna relativa a violenza sessuale su minore, di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p..

3. Dal che consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio degli atti per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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