Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 02-11-2011, n. 39580

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 24 maggio 2011, il Tribunale del riesame di Brescia ha respinto l’appello proposto da B.E., in stato di custodia cautelare in carcere, siccome indiziato di vari delitti, fra i quali quello di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa, di contraffazione di sigilli e permessi di soggiorno, nonchè di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, avverso l’ordinanza del 29 aprile 2011, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Brescia aveva respinto la richiesta da lui formulata, intesa ad ottenere la declaratoria di sopravvenuta carenza di efficacia della misura cautelare in esecuzione per intervenuto superamento dei termini di fase di cui all’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 1, con conseguente sua immediata liberazione ex art. 396 c.p.p..

2.Secondo il Tribunale l’associazione a delinquere di cui il ricorrente aveva fatto parte era da ritenere composta da tre persone, le quali avevano operato tutte coevamente alla realizzazione delle varie ipotesi criminose addebitate in un arco di tempo ricompreso fra l'(OMISSIS), con il costante contributo di tutti i sodali, senza che fosse stato possibile ascrivere solo ad alcuni di essi l’iniziativa del progetto associativo, ovvero la direzione delle relative attività; pertanto il ruolo ricoperto dal ricorrente era da ritenere quello di costitutore, di cui all’art. 416 c.p.p., comma 1, ben potendo essere ipotizzarle un’associazione a delinquere composta da soli promotori.

E poichè la pena della reclusione massima prevista dall’art. 416 c.p., comma 1, era di anni 7 di reclusione, il termine di fase ipotizzabile nella specie era quello di mesi 6 ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 2, non ancora scaduto in quel momento, avendo avuto la custodia cautelare del ricorrente inizio il 28 gennaio 2011. 3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Brescia, B. E. propone personalmente ricorso per Cassazione deducendo due motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta indebita immutazione della contestazione, in quanto nell’ordinanza applicativa della custodia in carcere non era stata attribuito ad alcuno dei compartecipi un ruolo nell’ipotizzata associazione a delinquere, si che, sul punto, era da ritenere essersi formato il giudicato cautelare, che era stato nella specie violato dal Tribunale di Brescia, che gli aveva arbitrariamente ascritto il ruolo di promotore, a lui mai contestato in precedenza.

Col secondo motivo lamenta travisamento dei fatti e motivazione apparente, in quanto il Tribunale aveva ritenuto che l’associazione fosse coeva ai reati fine e che pertanto il suo ruolo era da ritenere quello di promotore, senza che tali conclusioni fossero desumibili dagli atti d’indagine, dai quali non emergeva detta coevità, la quale era quindi da ritenere una mera congettura.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da B.E. avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia in data 24 maggio 2011 è fondato.

2. Con i due motivi di ricorso proposti, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato abbia arbitrariamente immutato gli elementi di fatto tenuti presenti dal G.I.P. di Brescia nel disporre nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia in carcere.

3. Va effettivamente rilevato che le considerazioni svolte dal Tribunale di Brescia per ritenere configurabile a carico del ricorrente l’ipotesi aggravata di cui all’art. 416 c.p., comma 1, idonea a far ritenere applicabile il termine di fase di mesi 6 della sua custodia cautelare, non appaiono desumibili dalla condotta così come descritta nel capo d’imputazione di cui al capo F) della rubrica, concernente la violazione dell’art. 416 c.p. per avere il ricorrente partecipato ad un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa, contraffazione di sigilli e di permessi di soggiorno, nonchè di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

E, in assenza di esplicita contestazione nel capo di imputazione, in fatto e in diritto, della ipotesi aggravata di cui all’art. 416 c.p., comma 1, non appare condivisibile l’operazione interpretativa di detto capo di imputazione compiuta dal Tribunale di Brescia che ha finito per ritenere sussistente un elemento, e cioè la qualità di promotore o costitutore del ricorrente, senza fare riferimento a concrete e significative circostanze emergenti dal provvedimento applicativo della misura o dagli atti di indagine che ne diano adeguata e specifica dimostrazione – circostanze che nella ordinanza impugnata non si ritrovano, tale non essendo quella generica rappresentata dall’asserito, e pure non dimostrato, mero rapporto cronologico di contestualità tra la genesi del sodalizio e i reati fine – e senza considerare che ben possono esistere associazioni in cui a nessuno dei partecipi è attribuibile tale pregnante qualità e ruolo che deve avere nella realtà una pregnanza tale da giustificare il più severo trattamento.

4. Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di Brescia, affinchè esamini la domanda proposta dal ricorrente tenendo presente quanto sopra rilevato.

5. Si dovrà provvedere a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brescia. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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