Cons. Stato Sez. V, Sent., 02-12-2011, n. 6361 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente ricorso in appello è proposto avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, indicata in epigrafe, con la quale quel giudice ha rigettato in gran parte un ricorso presso lo stesso presentato dall’attuale appellante in relazione ad una convenzione stipulata con il Comune di Fiesso D’Artico, a seguito di una concessione di costruzione (di due nuovi campi di tennis) e di gestione (dei due campi di tennis esistenti e di quelli da realizzare)

L’appellante, premesso di aver stipulato, come prima indicato, con il Comune di Fiesso D’Artico una convenzione che prevedeva la gestione di due campi da tennis e l’impegno a costruirne altri due e di avere stipulato una transazione "medio tempore", e di essere stato spossessato dei locali a causa di un suo presunto inadempimento, formula i seguenti motivi di gravame:

Difetto di motivazione e violazione dell’art. 1460 del codice civile sulla domanda risarcitoria formulata dal sig. P.; in quanto la sentenza non ha rilevato che gli inadempimenti dell’Amministrazione erano ben più gravi di quelli del ricorrente e gli avevano procurato gravi danni;

Difetto di motivazione e violazione di legge sulla domanda di risoluzione della prima convenzione e della successiva transazione; in quanto, a prescindere dall’impugnazione della deliberazione n. 117 del 2001, che revocava la concessione, i danni richiesti dal sig. P. sono in relazione agli inadempimenti dell’Amministrazione comunale sia della prima convenzione che dell’atto di transazione, non potendo, per il principio di buona fede contrattuale, non adempiere alle proprie obbligazioni, pur in presenza di inadempimento (lieve) dell’altra parte.

Il Comune appellato si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando la infondatezza dei motivi dell’appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 4 novembre 2011.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Innanzitutto, va rilevato che l’appellante costruisce la presente fattispecie come se si trattasse soltanto di una convenzione stipulata tra le parti, venendo quindi in rilievo esclusivamente gli inadempimenti posti in essere dalle parti stesse; ma la vicenda non è assolutamente inquadrabile in questi termini (se così fosse, peraltro, non vi sarebbe neanche la giurisdizione del giudice amministrativo), bensì in quella delle concessioni.

Ed infatti l’appellante era concessionario del Comune per la costruzione di due campi da tennis e per la gestione degli stessi, oltre che di quelli già esistenti, e la convenzione (con la connessa transazione intervenuta "medio tempore") non era altro che la individuazione delle contrapposte obbligazioni nascenti dal suddetto rapporto di concessione.

Conseguentemente, diventa rilevante nella presente fattispecie il provvedimento di revoca della concessione a suo tempo assentita a favore dell’appellante con deliberazione comunale n. 117 del 2001, la quale non risulta mai impugnata dal medesimo appellante, per cui, la risoluzione della convenzione, accessiva della concessione, è vicenda meramente consequenziale di quella revoca, non avendo una sua propria autonomia.

Relativamente, poi, alla composizione delle contrapposte pretese in ordine alle attività svolte o non svolte e in ordine alle opere (bene o male) eseguite dal sig. P., le conclusioni, a cui è giunto il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, basate peraltro su valutazioni poste in essere dalla medesima Amministrazione comunale (delibera di Giunta municipale n. 138 del 4 luglio 1998) appaiono corrette e possono, pertanto, essere integralmente confermate in questa sede.

L’appello va, così, respinto.

Le spese di giudizio del presente grado, tuttavia, in considerazione delle particolarità che hanno contraddistinto la controversia, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Rigetta l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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