Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-10-2011) 02-11-2011, n. 39579 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – B.S. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Caltanissetta che, in sede di appello, ripristinava la misura della custodia cautelare in carcere in riforma dell’ordinanza, datata 18.4.2011, per l’appunto appellata dal P.M. presso il tribunale di Enna, del gip del tribunale della stessa città, che sostituiva l’originaria maggiore misura restrittiva con quella degli arresti domiciliari nel contesto di un procedimento penale contro il predetto B., già arrestato in flagranza per il reato di detenzione abusiva di armi. I giudici dell’appello ritenevano che, per il fatto che l’imputato detenesse in un locale nella sua disponibilità un ingentissimo quantitativo di materiale esplodente, 4 vecchi ordigni micidiali già appartenenti al proprio padre defunto, che si serviva della polvere da sparo per fabbricare nuove munizioni raccogliendo bossoli e cartucce inesplose nel poligono di tiro dove spesso si recava, che manteneva in buona sostanza un vero e proprio laboratorio per la fabbricazione di cartucce, si era creata una situazione di fatto così pericolosa da non poter essere fronteggiata che con l’adozione della misura più restrittiva, l’unica in grado di impedire la possibile reiterazione del reato che si consumava per giunta nel domicilio dell’indagato.

2 – L’indagato ricorre avverso il provvedimento, denunciando l’eccessività della misura che non avrebbe tenuto conto della personalità del prevenuto, pur detentore legittimo delle numerose armi rinvenute nella sua abitazione, del suo stato di incensuratezza, e dell’impossibilità della reiterazione del reato, una volta sequestratogli il materiale peraltro detenuto non proprio domicilio, ma in un locale non di proprietà, posto nelle vicinanze della abitazione del fratello.

3 – Il ricorso merita accoglimento perchè fondato nella misura in cui l’inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), non è stata fondata su elementi specifici inerenti alle motivazioni della condotta ed alla personalità del soggetto dalle quali desumere che quest’ ultimo fosse in qualche modo propenso all’inosservanza dell’obbligo di non allontanarsi dal domicilio a fini criminosi, perseguiti ad ogni costo, in violazione della cautela impostagli (per la necessità, ai fini della esclusione della misura degli arresti domiciliari, di una tale indagine, v. Sez. 1, 6.3/21.4.1997, P.M. in proc. Zito, Rv 207321) ovvero a trasformare la propria casa di abitazione in un deposito di armi e cartucce. Peraltro,in tema di applicazione di misure cautelari personali, la custodia in carcere, come non può essere disposta sulla base del rilievo che la difficoltà del continuo controllo richiesto dalla misura degli arresti domiciliari rende questi ultimi insufficienti – ciò in quanto tale motivazione non risponde al requisito della specificità imposto dall’art. 274 c.p.p., facendosi in tal modo carico all’indagato di un problema organizzativo e di efficienza estraneo agli elementi da considerare nella valutazione (in tal senso, v. Sez. 4, 2.2./14.4.1996, Rv 204429) – non lo può essere nemmeno in base alla mera considerazione, avulsa dal concreto processuale, della possibilità di reiterazione del reato, specie allorchè la condotta criminosa si sia svolta, come nella specie, al di fuori del proprio domicilio, in un locale da questo lontano, ed avvalendosi di mezzi – la polvere da sparo – dai quali il prevenuto, per via del sequestro cautelare, sia stato spossessato e che non potrebbe mai ricostituire, per non potersi più recare al poligono di tiro per la misura cautelare meno afflittiva.

I giudici del rinvio dovranno dedicarsi quindi a coprire, se possibile, i vuoti della motivazione del provvedimento impugnato, facendo riferimento non alla astratta possibilità di reiterazione della condotta criminosa, ma al concreto processuale costituito dalle circostanze di fatto come emerse nel corso delle indagini e dalla personalità dell’indagato,

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla adeguatezza della misura e rinvia per nuovo esame al tribunale di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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