Cons. Stato Sez. V, Sent., 02-12-2011, n. 6360 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dalla società indicata in epigrafe e si dirige contro la sentenza parimenti indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato in quella sede avverso la deliberazione del Comitato portuale di Genova che per la copertura di alcune opere infrastrutturali nell’ambito portuale avrebbe dovuto applicarsi una addizionale tariffaria sulle merci movimentate nell’ambito del porto di Genova, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore delle Commissioni tributarie, trattandosi di vicenda che attiene alla materia tributaria.

Questo il motivo dell’appello:

) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, all. E, della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 7 del d. lgs. 7 luglio 2010, n. 156, in relazione agli artt. 2, 7 e19 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché errore, travisamento dei fatti e contraddittorietà; in quanto i provvedimenti impugnati sono provvedimenti amministrativi di carattere generale e di contenuto discrezionale (essendo stata scelta la via dell’addizionale tariffaria rispetto all’aumento dei canoni di concessione) e le censure proposte riguardavano soltanto tale scelta e non le modalità di applicazione dell’addizionale tariffaria, per cui, pur potendo essere disapplicato l’atto generale, la competenza a conoscere di esso in via giurisdizionale non può che essere del giudice amministrativo.

Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, opponendosi all’appello e domandandone la reiezione.

La causa passa in decisione all’udienza camerale del 4 novembre 2011.

Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Ed invero, nella presente fattispecie non si fa questione di tributi (né di loro introduzione né di applicazione dei medesimi), relativamente ai quali vi è la giurisdizione delle commissioni tributarie, ma si tratta di una scelta della pubblica amministrazione, la quale potendo optare o per una addizionale sulle tariffe imposte per le operazioni nel porto o per un aumento del canone di concessione nei confronti dei soggetti concessionari, ha deciso per l’opzione tariffaria.

Come è evidente, al di là della stessa possibilità che una tariffa possa essere in qualche modo riferita e ricompresa nella categoria dei tributi (cosa che non è nella specie rilevante), la questione non ricade nell’ambito dei diritti soggettivi attinenti alla materia tributaria, ma si incardina nella categoria degli interessi legittimi, in quanto i ricorrenti hanno impugnato la scelta discrezionale dell’Amministrazione di scegliere, tra le due alternative possibili, quella dell’addizionale tariffaria, ritenendo che con tale scelta non siano raggiungibili nel migliore dei modi gli interessi pubblici perseguiti.

In presenza di una fattispecie come quella prima indicata, la giurisdizione a conoscere del provvedimento emanato non può che essere del giudice amministrativo.

L’appello va, pertanto, accolto, con dichiarazione della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e il ricorso va rinviato al primo giudice perché si pronunci sul merito della vicenda contenziosa.

Le spese della presente fase, in considerazione della particolarità della fattispecie, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Accoglie l "appello e, per l’effetto, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; annulla la sentenza impugnata e rinvia il ricorso al primo giudice.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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