Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-10-2011) 02-11-2011, n. 39578

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.P. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza, datata 12.4.2011, del tribunale dei Milano, in funzione di giudice del riesame, che dichiarava inammissibile l’appello presentato, tramite difensore, dal P., imputato del delitto di omicidio volontario della propria figlia R., avverso l’ordinanza in data 1.3.2011 del gup della stessa città che, in sede di udienza preliminare, disponeva il dissequestro di un immobile sottoposto in precedenza al vincolo cautelare reale ai fini probatori, ritenendo per l’appunto cessate le esigenze di prova.

Sostiene il ricorrente,con un primo motivo di ricorso, che nella specie dovrebbe essere applicato per analogia l’art. 322 bis c.p., previsto expressis verbis, per provvedimenti aventi ad oggetto il sequestro preventivo, con un secondo eccepisce l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 263 c.p., comma 1 nella misura in cui la disposizione non prevederebbe la possibilità di una opposizione al provvedimento di dissequestro ai fini probatori emesso dal giudice, e non dal P.M..

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle ragioni poste a suo sostegno. Invero, premesso che in sede di udienza preliminare la difesa dell’imputato non ha per nulla interloquito sulla istanza del P.M. e delle parti civili di restituzione dell’immobile de quo, premesso ancora che le ragioni poste a sostegno dell’appello dichiarato, peraltro inammissibile, sono del tutto generiche e che comunque l’imputato avrebbe potuto, fermo restando il dissequestro, tramite le indagini difensive previste dall’art. 391 sexies e seg., verificare lo stato dell’immobile, anche attraverso i rilievi tecnici ritenuti necessari, vi è da dire che fuori della fase delle indagini preliminari, in sede di udienza preliminare davanti al gup, avverso l’ordinanza giudiziale, che disponga il dissequestro e la restituzione delle cose sequestrate ai fini probatori all’avente diritto, la legge non prevede il rimedio dell’appello contemplato invece dall’art. 322 bis c.p.p. in materia di sequestro preventivo, della quale disposizione non è possibile, per il principio della tassatività delle impugnazioni, tentare una interpretazione analogica. Ed ancora manifestamente infondata è la questione di illegittimità costituzionale sollevata per il chiaro errore insito nel suo presupposto: che cioè non è possibile, perchè non previsto dalla legge, fare opposizione avverso l’ordinanza del giudice, e non del P.M., che disponga la restituzione delle cose già sottoposte a sequestro probatorio. Invero il rimedio dell’opposizione ha carattere generale, salve contrarie espresse disposizioni, avverso tutti i provvedimenti giudiziali suscettibili di esecuzione emessi in camera di consiglio: nella specie l’interessato avrebbe potuto, alternativamente, proporre opposizione avverso l’ordinanza o anche direttamente ricorso per cassazione (in tal senso, recisamente, Sez. 5, 8.6/2.9.2099, Basso e a., Rv. 244908) per essere stata l’ordinanza emessa in udienza di camera di consiglio nel contraddittorio delle parti, assimilabile alla decisione sull’opposizione dell’interessato "ex" art. 263 c.p.p., comma 5, ed avverso alla quale, per l’appunto, l’art. 127 c.p.p., comma 7, ammette il ricorso per cassazione.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.. 186/2000) al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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