Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-10-2011) 02-11-2011, n. 39574

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

K.V., al quale con sentenza ex art. 444 c.p.p. del tribunale di Parma in data 11.12.2008, passata in giudicato, era stata applicata la pena concordata tra le parti in ordine al delitto di bancarotta semplice, propone ricorso straordinario avverso la sentenza di questa Corte in data 6.7/3.11.2010, di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del tribunale di Parma sopra indicata, deducendo l’errore di fatto della corte di legittimità in merito alla sua condanna alle spese di costituzione di parte civile dei singoli creditori, non consentita a fronte dell’originaria imputazione di bancarotta semplice, e non di bancarotta fraudolenta. Per la verità la corte di cassazione aveva ritenuto l’ammissibilità della condanna in questa sede censurata per essere stata dal P.M. originariamente contestato il delitto di bancarotta fraudolenta, per il quale l’art. 240, comma 2, L. Fall., consente la costituzione di parte civile quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore ovvero quando il creditore intenda, come nel caso di specie, far valere un titolo di azione propria personale,e per essere stato solo successivamente, in sede di accordo tra le parti – imputato e P.M. – per l’applicazione della pena patteggiata, derubricato in delitto di bancarotta da fraudolenta a semplice.

Ad avviso del ricorrente, però, l’errore di fatto si anniderebbe nella erronea rappresentazione del giudice di merito di una riqualificazione del fatto in sede di patteggiamento con la contro- parte, e non invece in precedenza come operata dallo stesso P.M. prima dell’accordo.

Il ricorso è chiaramente inammissibile.

Di certo è legittimato alla proposizione del ricorso straordinario, a norma dell’art. 625 bis cod. proc. pen., anche l’imputato (o il responsabile civile ex art. 83 cod. proc. pen.) che risulti condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per errore di fatto prodottosi nella decisione della Corte di cassazione. Ma nella specie nessuna erronea percezione della realtà ad opera del giudice di legittimità può riscontrarsi per essere stato ben presente nella rappresentazione della Corte che la costituzione della parte civile era stata ammessa dal giudice di primo grado, malgrado, come si riporta nella istanza de qua, la pretesa inammissibilità fosse stata tempestivamente eccepita dall’imputato. Ne consegue che, presupponendo per un momento, in via di ipotesi, che la costituzione di parte civile dei singoli creditori, che intendono valere un titolo di azione propria personale, non era possibile in relazione alla imputazione di bancarotta semplice, nella specie occorre aver riferimento non già al fatto che l’imputazione sia stata riqualificata, nella specie derubricata, dal P.M. in sede di giudizio prima o dopo la costituzione di parte civile, ma al fatto che la Corte di cassazione, pur a fronte della eccezione sollevata e della decisione conseguente, giusta o meno che sia, ha consapevolmente ritenuto, malgrado la rappresentazione della eccezione e della decisione conseguente del giudice di merito, la legittimità della condanna alle spese in questa sede di conseguenza inammissibilmente contestata. Non quindi di errore di percezione fattuale nella specie si è trattato, ma solo, in ipotesi, di un errore di diritto precluso a questa Corte una volta formatosi il giudicato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.. 186/2000; n. 69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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