Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-10-2011) 02-11-2011, n. 39572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.G. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 12.2.20110 con la quale il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di revoca delle sentenze della Pretura di Ravenna datata 19.9.1995 (irr. il 9.11.1995) e della Pretura di Rimini in data 31.5.1993 (irr. il 1.7.1993), entrambe di condanna per la contravvenzione di guida senza patente di cui al già art. 80 C.d.S., deducendo l’illegittimità del provvedimento giudiziale che non avrebbe tenuto conto dell’abrogazione della contravvenzione in forza del D.L. n. 507 del 1999, sopravvenuto art. 119 che aveva depenalizzato il reato.

Il ricorso è fondato per l’erroneità del discorso giustificativo giudiziale nella misura in cui questo segnala che con successivo provvedimento legislativo – il D.L. n. 117 del 2007, art. 1 – è stata ripristinata la sanzione penale per la condotta de qua, richiamando l’operatività nella specie della normativa relativa alla successione di legge nel tempo. Ma la normativa da ultimo richiamata, per un principio costituzionale proprio della legge penale incriminatrice, a far data iniziale del tempo della sua entrata in vigore, non può certo applicarsi retroattivamente. Nel tempo precedente peraltro – dal 1999 al 2007 – la condotta di guida senza patente dava luogo ad un illecito amministrativo, punito con la relativa sanzione. Ne consegue la piena operatività nella specie dell’art. 673 c.p.p. che impone al giudice della esecuzione di revocare la sentenza di condanna dichiarando che il fatto non è previsto, per il tempo della sua commissione, come reato ed adottando i provvedimenti conseguenti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, revoca le sentenze del Pretore di Rimini in data 31.5.1993 (irr. il 1.7.1993) e del Pretore di Ravenna in data 19.9.1995 (irr. il 9.11.1995) di condanna di G.G.abriele, dichiarando la cessazione degli effetti penali della condanna. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ravenna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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