Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-12-2011, n. 992 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al T.A.R. Palermo, il sig. D’Am.An. impugnava il provvedimento n. 55/99 con cui la Capitaneria di Porto di Palermo aveva ingiunto lo sgombero e/o la demolizione delle opere ivi descritte, abusivamente realizzate su proprietà privata entro la fascia dei trenta metri dal confine demaniale marittimo, e ne chiedeva l’annullamento, lamentando:

– eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento dei fatti, deducendo che il sequestro penale sulla scorta del quale è stato adottato il provvedimento impugnato, è stato revocato dal G.I.P. (con ordinanza del 23.1.1997) in quanto è stato dimostrato che il terreno su cui insistono le opere delle quali la Capitaneria ha ingiunto la demolizione non appartiene al Demanio marittimo;

– eccesso di potere per travisamento dei fatti sotto altro profilo, deducendo che il suo terreno è suddiviso da quello del Demanio Marittimo da una Regia Trazzera larga mt. 37,68, il ché significa che le opere delle quali è stato ingiunto l’abbattimento distano più di trenta metri dal confine demaniale.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione resistente eccepiva l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con ordinanza n. 1966 del 14.12.1999, l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato veniva accolta.

Con sentenza n. 719/2001 veniva accolto anche il ricorso principale.

Con l’appello in epigrafe l’Amministrazione interessata ha dedotto la "Legittimità dell’ingiunzione di sgombero n. 55/99 per insistenza delle opere considerate entro la fascia dei trenta metri dal confine demaniale marittimo".

Conclusivamente, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, siccome fondata su erronei presupposti di fatto e di diritto, con vittoria di spese.

L’appellato, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 29 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello è fondato e, pertanto, va accolto.

La pretesa del ricorrente in primo grado si fonda sulla motivazione del provvedimento del 23 gennaio 1997 con il quale il G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Palermo ha disposto il dissequestro delle suddette opere realizzate abusivamente entro la fascia dei 30 metri dal demanio marittimo.

In detto provvedimento si legge: "l’attestata esistenza della Regia Trazzera comporta l’arretramento del confine demaniale marittimo al limite con l’area appartenente al demanio trazzerale avente una larghezza superiore ai mt. 30", pertanto: "la fascia di rispetto del pubblico demanio marittimo ricade interamente entro l’area del demanio trazzerale e dunque non interessa la proprietà privata dell’indagato".

Orbene, premesso che le valutazioni in fatto a sostegno di una pronuncia di dissequestro non hanno valenza di giudicato, il Collegio ritiene che la fascia di rispetto dei trenta metri dal confine demaniale marittimo non possa in alcun modo essere ridimensionata dalla presenza della Regia Trazzera all’interno della stessa.

In altri termini, la contestuale presenza del demanio trazzerale, quale che sia la sua estensione, all’interno della fascia di rispetto dei 30 metri dal confine demaniale marittimo non può modificare l’ampiezza di quest’ultima che resta, quindi, invariata, così come permane immutato il vincolo del rispetto prescritto nell’ambito della stessa.

Concludendo sul punto, va affermato che, ai fini della sussistenza della predetta fascia di rispetto, non può assumere alcun significato la presenza di terreni di proprietà altrui nell’ambito della stessa.

Ciò che rileva, invece, ai fini del presente giudizio, è soltanto il fatto che il fabbricato del sig. D’Am., di cui al provvedimento di sgombero e demolizione impugnato in prime cure, dista appena tredici metri dal confine demaniale marittimo e, pertanto, ricade abbondantemente all’interno della fascia di rispetto dei prescritti trenta metri, come accertato mediante accurate misurazioni effettuate a cura del geom. Ag.Vi., dipendente dell’U.T.C. del Comune di Balestrate, in occasione del sopralluogo effettuato in data 28/11/1996 (cfr. Relazione tecnica del 3/12/1986 e documenti allegati).

Il ricorso deve, quindi, essere accolto.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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