Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-10-2011) 02-11-2011, n. 39571

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A. in esecuzione della pena unica correlata a due ergastoli, giusto provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale dei Palermo in data 25.5.2010, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della corte di assise di appello della stessa città che, quale giudice della esecuzione, determinava la data di decorrenza della pena nell’11.5.1989, data di carcerazione del delitto successivamente commesso e non nel 19.8.1983, data di carcerazione del primo reato. Deduce il ricorrente, per la decisione come adottata dal giudice della esecuzione, la violazione del principio del favor rei.

Ma il ricorso è chiaramente inammissibile per manifesta infondatezza, contrastando il suo svolgimento discorsivo con principi ormai consolidati in sede di legittimità. Invero come costantemente ribadito da questa Corte (cfr. ex multis Sez. 1, 21.1/11.3.2009, P.M.in proc. Corre, Rv. 242880; Cass. sent. n.38024/2005; Sez. 1, 30.9/2.11.1993, P.M. in proc. Coppari Rv 195435) allorquando pene temporanee si cumulano con la pena dell’ergastolo la decorrenza di tale ultima pena va sempre individuata in quella della data di inizio della carcerazione subita per il reato per il quale la pena perpetua è stata inflitta; peraltro, ove debbano cumularsi due ergastoli, il secondo dei quali inflitto per delitto commesso durante l’espiazione del primo, la pena unificata ai sensi dell’art. 72 c.p. non può che decorrere dalla data di carcerazione per il nuovo reato in quanto l’ergastolo inflitto per il successivo reato copre ed assorbe il precedente.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.. 186/2000; n. 69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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