Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-10-2011) 02-11-2011, n. 39570 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.F., tramite difensore ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 5/10.1.20110 della corte di appello di Napoli che, in sede di esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con due sentenze di condanna, rispettivamente del gip del tribunale di Paola in data 24.11.2006, esecutiva il 20.12.2006 e del tribunale di Lagonegro in data 8.5.2007, esecutiva il 25.6.2007, per il fatto che il reato di cui alla seconda sentenza di condanna era stato commesso il 6.5.2007, dopo poco meno di cinque mesi dal passaggio in giudicato della prima condanna.

Con l’unico motivo di ricorso il condannato deduce violazioni in rito, per non essere stato rispettato il termine, fissato dall’art. 666 c.p.p., comma 3, di dieci giorni decorrenti dalla notifica dell’avviso della data dell’udienza oltre il quale avrebbe dovuto celebrarsi la predetta udienza.

Ed il rilievo coglie nel segno: la notifica al difensore è avvenuta il 3.12.2010, all’interessato il giorno precedente e l’udienza si è celebrata il 7.12 successivo. La nullità peraltro risulta tempestivamente eccepita.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla corte di appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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