Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-10-2011) 02-11-2011, n. 39569

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.L., sottoposto alla misura della prevenzione speciale di PS per la durata di anni uno e mesi sei, ricorre per cassazione avverso il decreto 18.2/3.2.2011 della corte di appello di Bologna che confermava la predetta misura, già inflittagli dal tribunale di Bologna con decreto in data 6.4.2010, contestando, la motivazione del provvedimento in punto di ritenuta attualità della pericolosità, da un lato, eccependo l’inapplicabilità della misura di prevenzione in forza del disposto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c che prescrive l’espulsione amministrativa del cittadino extracomunitario che si trovi nelle condizioni di essere incasellato in una delle categorie di persone pericolose indicate dalle n. 1423/1956 cit..

Inammissibili entrambi i motivi di ricorso.

Invero, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado con cui viene affermata, ed è invece irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino essere oramai lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio (Sez. 6, 13.10/2.11.2010, Barone, Rv 248797). Ove la sentenza di secondo grado intervenga dopo un lungo lasso di tempo, il proposto potrà sempre, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, chiedere la revoca della misura per la distanza cronologica tra il primo decreto e l’istanza per l’appunto di revoca, tale da segnalare il mutamento delle condizioni, tra le quali il tempo trascorso, divenute ostative all’attuale giudizio di pericolosità. Ma nella specie i giudici della prevenzione hanno offerto una congrua motivazione, segnalando la commissione di reati dall’Ottobre 2008 al Febbraio 2009, e collegando in epoca successiva la mancata reiterazione dell’attività delinquenziale per via della carcerazione del prevenuto intervenuta il 5.5.2009. Ne consegue,a fronte di una così convincente giustificazione della misura, l’inammissibilità del ricorso che svolge il tentativo di censurare nel merito le valutazioni giudiziali glissando sul perentorio disposto di legge – la L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11 – cit., che limita il ricorso per cassazione soltanto al vizio della violazione di legge, che è possibile registrare solo allorchè la motivazione giudiziale appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza, illogicità ovvero si presenti come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per l’assorbente rilievo, impregiudicata rimanendo la compatibilità o meno tra i presupposti condizionanti l’espulsione amministrativa del cittadino extra – comunitario e la pericolosità sociale a base delle misure di prevenzione, che l’espulsione amministrativa da parte del prefetto non è stata allo stato disposta, onde un problema di compatibilità potrà porsi solo in presenza della attualità e della effettività delle due misure.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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