Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-12-2011, n. 989 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. Ma.Pi., già in servizio presso l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Siracusa, collocato a riposo dal 1 gennaio 1980, con istanza del 9/10/1981 chiedeva che gli venisse riconosciuto come dipendente da causa di servizio il forte esaurimento nervoso, con ripercussioni sulle funzioni dell’apparato digerente, da cui era affetto; infermità causata dalla enorme quantità di lavoro cui era stato sottoposto malgrado fosse invalido di guerra con riduzione della capacità lavorativa del 50% per visus spento all’occhio destro.

A seguito di istruttoria, la Commissione Medica Ospedaliera di Messina in data 10/4/1987 riconosceva il nesso eziologico tra lo stress cui lo stesso era stato sottoposto durante il periodo lavorativo e le infermità da cui era risultato affetto.

Il Comitato per le Pensioni Privilegiate, chiamato ad esprimere il proprio parere sull’istanza in argomento, si pronunciava in senso negativo, sulla scorta del conforme parere (negativo) del Consiglio di Amministrazione per il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Infine, con D.M. del 21/2/1994, l’istanza del 9/10/1981 veniva respinta.

Avverso gli atti da ultimo citati, il sig. Ma. proponeva ricorso al T.A.R. Catania, deducendo:

– Eccesso di potere per erroneità dei presupposti – Violazione dell’art. 64 D.P.R. n. 1092/73.

Ai sensi della normativa invocata "le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa sufficiente e determinante".

Non è necessario, quindi, che lo stress cui il ricorrente è stato sottoposto durante il periodo lavorativo sia stata l’unica causa delle patologie riscontrate, essendo sufficiente che sia stata una concausa, a prescindere dalla predisposizione del soggetto alla malattia;

– Eccesso di potere per difetto di motivazione e per contraddittorietà immotivata con precedente parere di un altro organo.

Il Ministero si sarebbe determinato a denegare il richiesto riconoscimento della causa di servizio delle infermità da cui il ricorrente è risultato affetto senza adeguatamente motivare le ragioni del rigetto e senza esprimere le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalle valutazioni della C.M.O.

Le Amministrazioni intimate, costituite in giudizio, chiedevano il rigetto del ricorso.

Il T.A.R. adito rigettava il ricorso con sentenza n. 81/99, ritenendo legittimo l’operato dell’Amministrazione in quanto la stessa aveva riscontrato la non desumibilità del necessario nesso di consequenzialità tra causa ed effetto sulla scorta dei pareri espressi dagli organi consultivi interpellati.

Avverso detta sentenza il sig. Ma. ha proposto l’appello in epigrafe, sostanzialmente ribadendo le censure mosse con il ricorso di primo grado.

Ha conclusivamente chiesto che, in riforma della sentenza appellata, venga annullato il diniego e gli altri atti impugnati in prime cure.

Si è costituito il Ministero appellato che, richiamando favorevole giurisprudenza, prevalentemente del Consiglio di Stato, ha dedotto che il motivato parere del Comitato di Verifica delle cause di servizio è prevalente rispetto a quello espresso dalla C.M.O., essendo diversi la natura dei compiti e l’ampiezza dei poteri a ciascuno di essi attribuiti.

Ha quindi chiesto che, confermando l’impugnata sentenza, l’appello venga rigettato perché infondato sia in fatto che in diritto.

Con memoria conclusionale ha replicato l’appellante per ribadire sostanzialmente i motivi dedotti con il ricorso in epigrafe.

Alla pubblica udienza del 29 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

I motivi del contendere sono da ricercarsi nel contrasto palese tra la tesi del ricorrente – che si basa sul parere sanitario della C.M.O. di Messina, secondo cui l’infermità lamentata sarebbe dipesa dallo stress psicofisico cui è stato sottoposto a causa del lavoro – ed i contrari pareri espressi dal C.P.P.O. e dal Consiglio di Amministrazione per il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai quali si è infine ispirato l’impugnato decreto ministeriale di rigetto dell’istanza del ricorrente.

In particolare, deve osservarsi come il decreto in data 21 febbraio 1994, di rigetto della richiesta di equo indennizzo avanzata dal ricorrente, sia analiticamente motivato essendo fondato su una precisa valutazione di carattere medico, mediante rinvio al parere espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, parere sorretto da adeguata e specifica motivazione ed assolutamente esente da vizi logici.

Detto parere, invero, è assistito da una presunzione di elevata attendibilità derivante dalla composizione eterogenea dell’organo in cui figurano professionalità di varia provenienza in grado di assicurare un giudizio complessivo non solo di natura medica.

Non può nemmeno rimproverarsi l’assenza di una valutazione comparatistica dei diversi pareri (quello della C.M.O. presso l’Ospedale Militare di Messina e quello emesso dal Comitato sopra citato) nel contestato provvedimento del 21/2/1994 emesso dall’Amministrazione, posto che questa, nel proprio giudizio critico, ha fatto proprie le considerazioni dettagliate e ben motivate espresse dal Comitato, così come risultanti dalla deliberazione dello stesso, allegata al citato provvedimento del 21/2/1994.

Le motivazioni critiche espresse dal Comitato superano, infatti, il parere favorevole formulato in precedenza dalla C.M.O. dell’Ospedale Militare di Messina, essendosi questo limitato ad affermare apoditticamente e genericamente che la dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata dal ricorrente sarebbe stata provocata da un non meglio accertato stress da lavoro.

D’altra parte, l’interessato non ha riferito alcunché di particolarmente significativo ai fini dell’insorgenza della patologia ed ha motivato l’istanza solamente con l’avere svolto con grande diligenza il proprio lavoro.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, in quanto il provvedimento impugnato s’appalesa immune dai vizi di legittimità dedotti dal ricorrente.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia in esame, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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