Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-10-2011) 02-11-2011, n. 39568

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 10 gennaio 2011 il Magistrato di sorveglianza di Palermo ha applicato a B.V., ritenuta la sua persistente pericolosità sociale, la misura di sicurezza della libertà vigilata, ordinata dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza dell’8 luglio 2005, per la durata minima di un anno.

2. Avverso detta ordinanza B.V. ha proposto due ricorsi per cassazione per mezzo del suo difensore, avv. Salvatore Gallina Montana, chiedendone l’annullamento sulla base di analoghi motivi, con i quali ha dedotto violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), d) ed e).

Il ricorrente, in particolare, ha rappresentato che la sentenza di condanna a suo carico per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., sopravvenuta solo nel 2005, concludendo un lungo processo iniziato nel 1991, è stata rispettosamente accettata da esso ricorrente, costituitosi spontaneamente per l’espiazione della pena inflitta, e ha lamentato che il Tribunale ha omesso l’esame e la valutazione della documentazione prodotta, attinente alla sua posizione di imprenditore edile, parte offesa in processi addebitati alla consorteria mafiosa per avere denunciato le estorsioni subite, e alla sua condotta personale.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo che, convertiti i ricorsi in atti di appello, fosse disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo per il corso ulteriore.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere qualificato come appello.

2. In base al combinato disposto della l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 70, comma 2 e art. 69, comma 4, e successive modifiche, i provvedimenti adottati dal Magistrato di sorveglianza in tema di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca delle misure di sicurezza sono suscettibili di appello dinanzi al competente Tribunale di sorveglianza.

La previsione del rimedio dell’appello al Tribunale di sorveglianza contro i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza relativi alle misure di sicurezza è espressamente contenuta anche nell’art. 680 cod. proc. pen., che ha esteso la competenza del Tribunale di sorveglianza, come giudice del secondo grado di merito, alle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.

Tale competenza specifica in capo al Tribunale di sorveglianza, che comporta l’esperibilità del ricorso per cassazione solo dopo la definizione del giudizio di appello, è confermata da costante indirizzo di questa Corte (tra le altre, sez. 1, n. 5636 del 20/01/2009, dep. 10/02/2009, Mandrean, Rv. 242450; Sez. 1, n. 367 del 27/01/1997, dep. 14/02/1997, Zoroddu, Rv. 206871; Sez. 1, n. 4549 del 14/10/1994, dep. 16/12/1994, Paiella, Rv. 199793; Sez. 1, n. 4590 del 29/11/1991, dep. 16/01/1992, Porreca, Rv. 188893).

Nè, nella specie, il ricorso per cassazione, con il quale si è censurata l’ordinanza per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione non riconducibile alla violazione di legge, può essere qualificato come ricorso immediato, atteso che l’art. 569 c.p.p., comma 1, limitandolo per la sua collocazione sistematica alle sole sentenze di primo grado, ne esclude in ogni caso l’applicazione "nei casi previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e)" (Sez. 1, n. 5985 del 21/01/2009, dep. 11/02/2009, Ciresi, Rv.

243359).

3. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile perchè rimedio non previsto dalla legge.

Infatti, come questa Corte ha più volte affermato (con le sentenze suindicate e da ultimo, tra le altre, con Sez. 1, n. 13535 del 17/02/2010, dep. 12/04/2010, Conte, Rv. 246832; Sez. 1, n. 4606 del 01/12/2009, dep. 03/02/2010, Alfano, Rv. 245980), la riqualificazione da parte del giudice dell’atto di impugnazione, prevista dall’art. 568 c.p.p., comma 5, deve ritenersi esperibile anche nella specie, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici.

4. Pertanto, provvedendosi alla corretta qualificazione del ricorso quale appello, deve essere disposta la trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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