Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-10-2011) 02-11-2011, n. 39376

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto ed illogicità della motivazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal tribunale di Brescia, con la quale era stata applicata la pena a S.E. e B.S. per il delitto di furto aggravato, esclusa l’aggravante contestata e riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, ritenuta equivalente per il S. alla recidiva contestata.

Il Procuratore generale, in particolare, si doleva del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.

Il ricorso è manifestamente infondato e di merito.

In effetti, pur essendo stata dedotta la erronea qualificazione giuridica del fatto, nel ricorso si parla esclusivamente del preteso erroneo riconoscimento della attenuante della speciale tenuità.

Sotto tale profilo il ricorso non appare specifico.

Quanto al problema della attenuante va detto che, con valutazione di merito non contestabile in sede di legittimità, il tribunale ha riconosciuto l’attenuante in discussione precisando che il valore degli oggetti asportati appariva tenue.

Si tratta di motivazione sufficiente tenuto conto della particolarità del rito che presuppone un accordo delle parti sulla pena.

Infine il riferimento alla circostanza che gli oggetti rubati furono recuperati immediatamente non può certamente determinare il riconoscimento della attenuante in discussione, ma può servire a comprendere le esatte dimensioni della vicenda giudicata.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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