Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-10-2011) 02-11-2011, n. 39314

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19.10.2009, la Corte d’ Appello di Trieste, lA sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine appellata da G.N. e T.V., li assolveva dal delitto di ricettazione di un condizionatore portatile;

qualificava le ipotesi residue di ricettazione come attenuate ex art. 648 c.p., comma 2 e per l’effetto riduceva la pena; confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale erano stati dichiarati colpevoli anche del delitto di furto di cui al capo 1).

Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli imputati, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – carenza e/o contraddittorietà della motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche a G. N.; – mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, espressamente richiesto per entrambi gli imputati.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè la modesta gravità dei fatti è stata già presa in considerazione al fine di ritenere l’ipotesi attenuata di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., sicchè correttamente non è stata valutata ancora per le attenuanti generiche, peraltro motivatamente escluse in ragione dei precedenti penali specifici.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, quanto a G., per manifesta infondatezza perchè (pur essendo stata, per lui, ridotta la pena entro limiti edittali compatibili con il beneficio) il giudizio prognostico negativo è stato espresso laddove la Corte territoriale ha dato rilievo ai precedenti penali specifici;

quanto alla T. per genericità della relativa richiesta formulata con l’appello senza la specifica indicazione dei motivi posti a fondamento dello stessa, in violazione quindi di quanto disposto dall’art. 581 c.p.p., lett. c) violazione sanzionata dal successivo art. 591, comma 1, lett. c) e rilevabile anche in questa sede.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti vanno in conseguenza condannati al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei profili di colpa rinvenibili nei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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