Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-12-2011, n. 983 Scuole e personale di sostegno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al T.A.R. Palermo, Ra.Ma., Ta.An. e Ge.Da., in qualità di esercenti la potestà genitoriale, rispettivamente, sui minori Ca.Vi.Cr., Ga.Ga. e Ge.Ro. censuravano il provvedimento assunto in data 9 settembre 2010 dalla Direzione Didattica statale "Alcide de Gasperi" di Capaci nella parte in cui, per l’anno scolastico 2010/2011, ha assegnato ai suddetti minori, affetti da disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, un insegnante di sostegno per sole 11 ore settimanali, anziché per l’intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno, per 22 ore settimanali (secondo il rapporto 1/1), così come risulta necessario attesa la grave disabilità degli stessi.

Il Tribunale adito:

– rilevato che le censure proposte lamentavano il sacrificio del diritto allo studio dei minori, in conseguenza della contrazione delle ore di sostegno, funzionali a consentire la proficua partecipazione degli stessi alle attività didattiche, altrimenti preclusa dallo stato di disabilità;

– considerato che, nella dialettica fra prestazioni che la pubblica amministrazione deve erogare in attuazione del modello di stato sociale fatto proprio dalla Costituzione ed esigenze di bilancio pubblico, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2010, ha affermato la natura incomprimibile – rispetto a contingenti esigenze della finanza pubblica – del diritto fondamentale del soggetto disabile a fruire di un percorso scolastico effettivo ed ha espressamente circoscritto lo spazio della discrezionalità legislativa in materia entro limiti tali da non interferire con la garanzia del richiamato diritto fondamentale, escludendo in tal modo che quest’ultimo possa qualificarsi come diritto finanziariamente condizionato;

– rilevato che, in conseguenza della ridetta qualificazione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, si versa nella ipotesi di giurisdizione esclusiva su diritti, ex art. 113, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm.vo;

– rilevato, inoltre, che, in conseguenza di tale arresto del giudice delle leggi, il parametro normativo del potere amministrativo in materia è stato modificato dallo stesso legislatore, che ha emanato il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), che autorizza il superamento del contingente degli insegnanti di sostegno qualora ricorrano – come nel caso dedotto – le condizioni di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

– considerato, pertanto, che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l’amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo, per l’ipotesi di disabilità grave, le misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza va evidentemente parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato;

– ritenuto che il potere amministrativo, alla stregua dei superiori parametri normativi, debba essere quindi esercitato, in un’ottica di risultato, in funzione dell’interesse pubblico a garantire al minore disabile opportune ed adeguate misure di sostegno non già avulse dal riferimento allo specifico contesto formativo, o – il che è lo stesso – ad esso connesse in modo soltanto parziale ed insufficiente (come è avvenuto nel caso di specie), ma piuttosto orientate ad assicurare l’effettività dell’inserimento dell’interessato nel percorso scolastico frequentato;

– considerato che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto di tale fondamentale esigenza, avendo assegnato ai suddetti minori un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello di cui si compone la frequenza scolastica corrispondente al corso di studi in concreto seguito: così di fatto vanificando l’esigenza formativa degli interessati, e fornendo agli stessi una prestazione scolastica puramente nominale, non essendo la stessa fruibile in assenza dei necessari meccanismi di compensazione della disabilità previsti dalla legge;

– ritenuto, pertanto, che appariva fondata la censura di violazione degli artt. 2, 3, 34, 38 e 97 della Costituzione; degli artt. 3, 12 e 13 della legge n. 104/1992; dell’art. 9, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), con assorbimento di ogni altra questione in rito e nel merito;

in accoglimento del ricorso, annullava, in parte qua, il provvedimento impugnato e riconosceva il diritto dei predetti minori ad essere assistiti da un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza scolastica.

Con l’appello in epigrafe, le amministrazioni sopra indicate hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, della sentenza impugnata, nei limiti eccepiti.

Gli odierni appellati, ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio. Con ordinanza n. 188/11 di questo C.G.A., la predetta domanda cautelare è stata respinta.

La difesa erariale ha prodotto in data 27 luglio 2011 un’istanza del 29/4/2011, indirizzata all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo ed all’Ufficio scolastico provinciale di Palermo, con cui il sig. Ge.Da., nella qualità – rilevando la prossimità della conclusione dell’anno scolastico ed evidenziando che i predetti minori hanno ottenuto l’integrazione, sia pure limitata alle 22 ore settimanali, delle ore di sostegno – ha rappresentato di non avere più interesse all’esecuzione della sentenza del T.A.R. nella parte appellata e, quindi, di rinunciarvi a condizione che anche l’Amministrazione scolastica rinunci all’appello in epigrafe indicato.

Alla pubblica udienza del 28 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, il Collegio ritiene che, nella controversia de qua, non possa assumere alcun rilievo la rinuncia suddetta manifestata dal sig. Ge.Da. in quanto, essendo subordinata al riscontro di analoga manifestazione di volontà da parte dell’Amministrazione, questa non ha fornito alcuna indicazione al riguardo. Peraltro, la rinuncia manifestata dal sig. Ge.Da. non risulta condivisa dalle altre parti appellate.

Esaminando il merito dell’appello, si rileva che le Amministrazioni ricorrenti hanno eccepito l’erroneità della sentenza impugnata laddove non ha limitato a 22 ore settimanali il diritto del suddetto minore ad essere assistito dall’insegnante di sostegno, posto che il CCNL, all’art. 28, comma 5, prevede per le insegnanti delle scuole elementari 22 ore settimanali di attività di insegnamento.

La censura è infondata e, pertanto, va respinta.

Come sopra evidenziato, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2010, ha affermato la natura incomprimibile – rispetto a contingenti esigenze della finanza pubblica – del diritto fondamentale del soggetto disabile a fruire di un percorso scolastico effettivo ed inoltre, in conseguenza di tale arresto, il legislatore con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), ha autorizzato il superamento del contingente degli insegnanti di sostegno qualora ricorrano – come nel caso in esame – le condizioni di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Dal quadro costituzionale e legislativo sopra riportato emerge il diritto del minore affetto da disabilità grave, come nel caso di specie, ad un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza scolastica.

Conclusivamente l’appello è privo di fondamento e, pertanto, va respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Nulla si dispone per le spese del presente grado di giudizio non essendosi costituiti gli appellati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Nulla si dispone per le spese del presente grado di giudizio non essendosi costituiti gli appellati.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *