Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-12-2011, n. 982 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto n. 192/05, il Presidente della Regione siciliana, visto il parere di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa a Sezioni Riunite, n. 144/04 del 7 giugno 2005, accoglieva il ricorso straordinario proposto dall’odierno ricorrente volto a conseguire il riconoscimento del diritto al calcolo degli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 5, commi primo, quarto e sesto della L.R. n. 19/91 ed 8 del D.P.Reg. 30/1/93 negli aumenti periodici nonché il pagamento delle conseguenziali differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione non ha ancora provveduto al pagamento dei relativi importi e, peraltro, conformandosi alla circolare n. 25858 del 9/2/2006, a firma del Dirigente generale della Presidenza, Dipartimento Regionale del Personale, dei Servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, ha disposto di provvedere applicando la prescrizione quinquennale e, quindi, di ritenere prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda.

Al riguardo, detto ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione regionale, non avendo sollevato detta eccezione in sede di trattazione del ricorso straordinario, non può eccepirla in sede di esecuzione del suddetto D.P.Reg. n. 192/05.

Ha, altresì, sostenuto che il ricorso straordinario – così come la pronuncia che conclude il relativo procedimento – ha natura giurisdizionale idonea ad acquistare la forza sostanziale e processuale del giudicato.

Ha conclusivamente chiesto di:

a) ritenere ammissibile il ricorso e, pertanto, ordinare alle Amministrazioni intimate di dare esecuzione, ognuna nell’ambito della propria competenza, al menzionato D.P.Reg. n. 192/05, provvedendo a corrispondere in favore dell’istante il maggior importo dovuto per differenze retributive, a decorrere dall’1/7/1988, per straordinario, indennità di produttività ed indennità di buonuscita, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 18/5/1991 (data di entrata in vigore della L.R. n. 19/91) al soddisfo;

b) dichiarare nulla la circolare prot. n. 25858/06 e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali;

c) nominare, in caso di inottemperanza, un commissario ad acta.

Con vittoria di spese e compensi.

La difesa erariale si è ritualmente costituita in giudizio senza spiegare difese scritte.

Alla camera di consiglio del 28 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Le pretese del ricorrente, sono fondate.

Preliminarmente, il Collegio rileva che la prescrizione, non eccepita in sede di ricorso straordinario, non può essere applicata in sede di esecuzione, atteso che il giudicato amministrativo copre il dedotto ed il deducibile, determinando le conseguenti preclusioni processuali (Consiglio Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3385).

Conclusivamente, il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione soccombente di dare esecuzione al menzionato D.P.Reg. n. 192/05 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, riconoscendo al ricorrente i crediti allo stesso spettanti come da parere n. 144/04 di questo C.G.A., nei termini in esso indicati ed integralmente richiamati nel citato D.P.Reg. n. 192/05.

Per il caso di ulteriore inerzia, va disposta fin d’ora la nomina di un commissario ad acta, per l’effettuazione, entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, dei pagamenti che risultino ancora dovuti, nella persona dell’Assessore regionale all’Economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al D.P.Reg. n. 192/05 entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Nomina, fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, quale commissario ad acta, per l’esecuzione degli incombenti di cui in motivazione entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, l’Assessore regionale all’Economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’ulteriore incarico di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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