Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-05-2012, n. 6754 Contributi figurativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1414/09 depositata il 3.11.09 la Corte d’appello di Firenze, in totale riforma della pronuncia di prime cure emessa il 28.4.07 dal Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda di P.F., titolare di pensione di vecchiaia VO/ART, intesa ad ottenere dall’INPS l’accredito della contribuzione figurativa relativa all’adozione nel 1983 dei figli allora minori ( C.D.S.M.R. e L.R.), per i tre mesi successivi all’ingresso dei minori medesimi nella famiglia adottiva e la conseguente condanna dell’istituto previdenziale alla ricostruzione della pensione goduta dall’assicurata.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la P. affidandosi ad un unico motivo.

L’INPS è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Con unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 151, art. 25, comma 2, artt. 66, 67, art. 68 comma 2 e art. 69, per avere l’impugnata sentenza negato alla ricorrente il diritto all’accredito della contribuzione figurativa sull’erroneo presupposto che detto beneficio non spetterebbe alla donna che, dopo l’evento protetto (nella specie:

adozione), abbia svolto attività di lavoro autonomo.

Il motivo è infondato alla stregua delle considerazioni che seguono e con le quali si corregge ex art. 384 ult. c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata.

Il tema della maternità fuori rapporto è stato già affrontato da questa S.C. (cfr. Cass. n. 24236/2010), che ha ricostruito come segue il quadro normativo in cui si inserisce il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25.

Con il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in L. 6 aprile 1936, n. 1155 (v. art. 56), per le lavoratrici dipendenti i periodi di interruzione del lavoro per maternità (per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro) erano coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto a pensione e del calcolo della misura di questa, indipendentemente dal possesso di una qualunque anzianità contributiva (vedi altresì D.P.R. n. 1026 del 1976, art. 9, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri e, ora, il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 1).

Nondimeno, l’evento doveva collocarsi all’interno del rapporto di lavoro (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 56, espressamente si riferiva ai periodi di "interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio …").

Il beneficio della contribuzione figurativa non spettava, dunque, per i periodi di non occupazione della lavoratrice dipendente, nè era riconosciuto alle lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, lavoratrici a domicilio, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole a titolo principale, libere professioniste, lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26).

Con il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 2, lett. e), alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti sono stati equiparati, ai fini del trattamento economico e previdenziale, i soci lavoratori di cooperative.

Invece, alla varie categorie di lavoratrici autonome, compete, per legge, solamente il diritto al trattamento economico (l’indennità di maternità) per il periodo di astensione obbligatoria, oggi "congedo di maternità" (per le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali dispone, in tal senso, la L. n. 546 del 1987 e, oggi, il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 66, che ha esteso l’indennità anche alle imprenditrici agricole a titolo principale; per le libere professioniste dispone la L. n. 379 del 1970 ed ora il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70; per le lavoratrici a domicilio e per quelle di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, dispongono, rispettivamente, il D.Lgs. n. 151 del 2001, artt. 61 e 64), nonchè, in alcuni casi, il diritto all’astensione facoltativa, oggi "congedo parentale", e il relativo trattamento economico e previdenziale (v. D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 69, come modificato dal D.Lgs. n. 115 del 2003, art. 6, comma 1, lett. a), nonchè L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 788).

Nella prospettiva di una sempre più adeguata tutela della maternità e dell’eliminazione delle diversità esistenti tra le varie categorie di lavoro rispetto a un medesimo evento costituzionalmente protetto, il legislatore è intervenuto, una prima volta, con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 593, art. 14, commi 1 e 3, dando rilievo anche ai periodi di maternità collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro subordinato (successivi al 1.1.94), attraverso il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa per i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria e il diritto al riscatto dei periodi corrispondenti a quelli di astensione facoltativa ai lavoratori dipendenti, purchè in possesso del requisito di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nell’assicurazione generale obbligatoria o nelle forme sostitutive o esclusive della medesima.

Successivamente, con il D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 2, analoghi benefici sono stati riconosciuti in favore "dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria".

Secondo la giurisprudenza di questa S.C., con tale disposizione è venuta meno la limitazione temporale dapprima contenuta nel D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 14 (ancorchè quest’ultima sia stata esplicitamente abrogata, insieme con il D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 2, soltanto con il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 86: v. Cass. n. 22244/2004, n. 9963/2005, n. 18273/2005, n. 7385/2008, n. 15081/2008, n. 17517/2010).

Ne consegue che, per i rapporti regolati dal D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 2 (vigente, sempre secondo la richiamata giurisprudenza, fino alla sua abrogazione operata dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 86, con effetto dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo provvedimento normativo, vale a dire dal 27.4.2001), una volta realizzati i presupposti richiesti dalla norma (iscrizione al fondo pensioni dell’A.G.O. o a forme sostitutive od esclusive, nonchè versamento di cinque anni di contributi in costanza di lavoro), i benefici in questione spettano, a domanda, anche in relazione a periodi di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro di tipo subordinato, ancorchè anteriori al 1.1.1994.

Con il D.Lgs. n. 151 del 2001 la disposizione del D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 2, formalmente abrogata, è stata però sostanzialmente recepita nell’art. 25, comma 2, con riferimento ai periodi di maternità collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro che corrispondono a quelli di astensione obbligatoria (ora, di "congedo di maternità") e nell’art. 35, comma 5, con riferimento ai periodi corrispondenti all’astensione facoltativa (ora, di "congedo parentale").

Per quel che interessa, in particolare, la presente controversia, l’art. 25, comma 2 cit. così dispone: "In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli artt. 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro"".

Attraverso questa disposizione, il periodo di maternità obbligatoria viene ad essere coperto da contribuzione figurativa anche se verificatosi non in costanza di rapporto di lavoro subordinato, ossia anche se la lavoratrice, nel detto periodo, era disoccupata o era lavoratrice autonoma.

In altre parole, il diritto all’accredito deve essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione temporale dell’evento maternità ed anche dal fatto che, prima o dopo il periodo oggetto di domanda, l’interessata abbia lavorato in settori che non prevedevano o non prevedono l’accredito figurativo di contributi.

Dunque, la contribuzione figurativa compete quale che fosse la gestione previdenziale cui la lavoratrice era iscritta nel periodo di maternità per cui era prevista l’astensione obbligatoria, anche se non era iscritta ad alcuna gestione perchè non occupata.

Occorre, ora, verificare nel caso concreto, che ricade nella disciplina del summenzionato D.Lgs. n. 151 del 2001, se ricorressero le condizioni cui l’art. 25, comma 2 stesso decreto legislativo subordina l’attribuzione del beneficio previdenziale.

La disposizione legislativa in discorso deve intendersi nel senso indicato dalla norma interpretativa di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504 (sulla natura interpretativa di tale norma v. Corte cost. n. 71/2010), che così recita: "Le disposizioni degli artt. 25 e 35 del citato testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo…".

Per effetto di questa norma interpretativa l’individuazione dei possibili destinatari dell’accredito figurativo previsto dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, va operata tenendo presente che il beneficio può acquisirsi solo se e in quanto – alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001, vale a dire al 27.4.2001 – l’interessata risulti iscritta in servizio al fondo pensioni lavoratori dipendenti o alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’A.G.O. e possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.

Ricostruito in tal modo il quadro applicativo del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, risulta che, mentre resta indifferente la collocazione temporale del periodo di maternità (obbligatoria) – verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro, come pure il regime assicurativo cui all’epoca era iscritta l’interessata, ovvero l’assenza (sempre per quel periodo) di una qualche forma di assicurazione previdenziale (come nel caso di non occupazione), è necessario, però, per l’accesso al beneficio dell’accredito del contributo figurativo, che il soggetto risulti iscritto in servizio alla gestione dei lavoratori dipendenti (o a una forma sostitutiva o esclusiva di essa) alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001 e possa far valere cinque anni di contribuzione (sempre di lavoro dipendente).

Riguardo ai requisiti in questione ritiene questa Corte che l’espressione iscritti in servizio sia stata scelta dal legislatore per escludere dal beneficio coloro che fossero già titolari di pensione, allo scopo di limitare nel tempo il diritto alla contribuzione figurativa, escludendo la tutela per le maternità collocate in epoca remota, e, quindi, non richieda un effettivo svolgimento di attività lavorativa, ma comprenda i soggetti iscritti a un’assicurazione di lavoro dipendente (sia essa quella ordinaria, ovvero sostitutiva o esclusiva) e da considerare in attività, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001 (27.4.2001) perchè non titolari di trattamento pensionistico.

Del pari, quanto al requisito del quinquennio contributivo (di lavoro dipendente), la legge non ne precisa la collocazione temporale, per cui deve ritenersene sufficiente il possesso da parte del soggetto che richieda il ripetuto beneficio, quale che sia l’epoca del suo perfezionamento.

Nel caso di specie, alla stregua delle stesse allegazioni contenute nell’atto di impugnazione si evince che l’odierna ricorrente aveva si più di un quinquennio di contributi per lavoro dipendente, ma alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 155 del 2001, vale a dire al 27.4.2001, la ricorrente non risultava più iscritta in servizio al fondo pensioni lavoratori dipendenti o alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’A.G.O..

Ne discende l’insussistenza del diritto invocato e, quindi, il rigetto del ricorso.

Non va emessa pronuncia sulle spese, non avendo l’INPS svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2012

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