Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-12-2011, n. 980 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 1261/09, il T.A.R. Palermo respingeva il ricorso del prof. Ca.De.Gr.Fe. tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di posizione ex art. 6 D.Lgs. n. 517/1999 e la condanna al pagamento degli emolumenti arretrati con la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti.

Il ricorrente, professore ordinario di chirurgia pediatrica dell’Università di Palermo, aveva svolto presso l’Azienda ospedaliera universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo le funzioni di Direttore del Dipartimento assistenziale materno infantile dall’1.11.2000 sino al collocamento a riposo avvenuto il 30 ottobre 2003.

La ragione del contendere nasceva dalla diversa interpretazione data dalle parti al combinato disposto dell’art. 6, 2° c., D.Lgs. n. 517/1999 e dell’art. 3, c. 4, d.p.c.m. 24.5.2001.

Secondo l’Amministrazione, l’attribuzione dell’indennità sarebbe stata condizionata dalla stipula degli appositi protocolli d’intesa tra Regione e Università previsti dall’anzidetta normativa.

Atteso che, nel caso specifico, il protocollo d’intesa tra l’Università di Palermo e la Regione siciliana era stato approvato con D.A. del 10.12.2003, pubblicato nella G.U.R.S. n. 3 del 16.1.2004 (quindi, in data successiva al pensionamento dell’interessato), il beneficio de quo non sarebbe stato applicabile.

Il T.A.R. adito riteneva corretta tale impostazione e, pertanto, respingeva nel merito il ricorso. Respingeva, altresì, l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall’Università mentre accoglieva quella dell’Azienda, che negava la propria legittimazione processuale.

La sentenza veniva impugnata dal soccombente innanzi a questo Consiglio.

Nel giudizio si costituiva l’Azienda ospedaliera universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo, che concludeva per la reiezione del gravame.

Con decisione n. 1489/10, questo C.G.A. accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava la sentenza impugnata.

Con il ricorso in epigrafe indicato, il prof. Ca.De.Gr. ha chiesto che venga ordinato all’Università degli Studi di Palermo di ottemperare al giudicato formatosi sulla predetta decisione n. 1489/2010.

Tuttavia, nelle more del giudizio, il ricorrente ha rappresentato che la suddetta Università ha ottemperato al giudicato e, pertanto, ha dichiarato di non avere più interesse al proseguimento del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 28 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio, preso atto della superiore comunicazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso perché è cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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