Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-09-2011) 02-11-2011, n. 39561

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 18/3/2011 la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria ha, per quello che qui rileva, disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata nei confronti di N.F. con le misure coercitive non detentive dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione preso la competente Stazione dei Carabinieri, ritenendo che, anche considerati il periodo di detenzione sofferto e la pena irrogata in primo grado all’imputato, le persistenti ma affievolite esigenze di tutela fossero salvaguardabili con le indicate misure non custodiali.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria deducendo erronea applicazione di legge e carenza di motivazione sotto più profili. Il ricorrente P.G., dato atto che il N. era stato riconosciuto responsabile di concorso nel reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 9 e condannato con sentenza non definitiva alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 800,00 di multa, ha rilevato che la Corte aveva indebitamente attribuito rilievo al mero decorso del tempo per affermare l’attenuazione delle esigenze cautelari senza fornire alcuna motivazione sul punto; ha altresì rilevato che si era incongruamente fatto riferimento al comportamento tenuto dall’imputato nel corso della misura custodiale, pur essendo tale elemento irrilevante ai fini del giudizio di attenuazione delle esigenze cautelari, nonchè all’entità della pena inflitta quale criterio di valutazione della proporzionalità della misura in atto;

infine ha rilevato difetto di motivazione in ordine all’adeguatezza delle misure adottate.

Ritiene il Collegio che, in ragione della inammissibilità di un ricorso per saltum del P.M., il gravame debba essere qualificato come appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p. e che, conseguentemente, debba disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale Distrettuale di Reggio Calabria.

Deve infatti rammentarsi l’indirizzo (cfr. ex multis Cass. sent. n. 39630 del 2007) che trae le mosse dall’insuperabile dato normativo per il quale, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ( art. 568 c.p.p.), il P.M. non è legittimato nè a proporre il ricorso immediato per Cassazione avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, spettando tale legittimazione, ex art. 311 c.p.p., comma 2, solo all’imputato ed al suo difensore; nè a proporre ricorso immediato avverso i provvedimenti di revoca, modifica o estinzione delle misure cautelari (quale quello impugnato in questa sede), essendo egli ammesso anche in siffatto caso, peraltro alla pari dell’imputato e del suo difensore, esclusivamente al rimedio dell’appello previsto dall’art. 310 c.p.p. e, solo successivamente, ricorrendone i presupposti, al ricorso per Cassazione (cfr. Cass. sent. n.45402 del 2008).

Si provvede quindi alla sopra indicata trasmissione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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