Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-05-2012, n. 6751 Conciliazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado resa dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 1998 del 2009 ha condannato G.C.M. a corrispondere a C. C. la somma di Euro 3.932,59 a titolo di differenze retributive e la somma di Euro 8.750,00 a titolo di tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, oltre accessori.

Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione la G. C..

L’intimata C. non si è costituita.

2. In via preliminare va osservato che è stato depositato verbale di conciliazione in sede giudiziale in data 26.05.2010, con il quale le parti sono addivenute ad una definitiva composizione della controversia inerente l’intercorso rapporto di lavoro.

In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse di entrambe le parti.

Ricorrono giusti motivi, in relazione all’intercorsa conciliazione, per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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