Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-12-2011, n. 977

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Palermo la Point Service S.r.l. impugnava:

– la lettera di invito dell’1.12.2009 ad una procedura negoziata per l’installazione di distributori automatici di bevande e snacks nei presidi ospedalieri dell’Azienda;

– il verbale del 23.12.2009 e quello del 15.2.2010;

– la nota a firma del funzionario responsabile, comunicata tramite telefax il 4.6.2010, con cui la stessa veniva informata dell’avvenuta aggiudicazione definitiva in favore della Trinacria Vending s.r.l.

Venivano articolate le censure di: Violazione dei principi di buon andamento e d’imparzialità dell’azione amministrativa e dei principi di buona fede, affidamento, ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e gradualità dell’azione amministrativa – Violazione del principio della par condicio dei concorrenti – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 31 della legge regionale n. 7/2002.

Sosteneva parte ricorrente che l’amministrazione intimata, dopo avere espletato una gara in cui erano state indicate le condizioni di affidamento del servizio di installazione di distributori automatici di bevande e snacks nei presidi ospedalieri dell’Azienda, illegittimamente avrebbe stravolto tali condizioni, con modifiche sostanziali delle prestazioni richieste, in sede di successiva trattativa con il controinteressato, aggiudicatario della gara.

Inoltre, l’amministrazione intimata avrebbe indebitamente reso noto al concorrente informazioni riservate, concernenti l’organizzazione della ricorrente per svolgere il medesimo servizio, negli anni precedenti la gara.

Si costituiva la società controinteressata per replicare alle argomentazioni dedotte dalla ricorrente e con ricorso incidentale eccepiva che essa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non avere depositato il "certificato di sopralluogo" richiesto nella lettera d’invito.

Si costituiva, altresì, l’amministrazione intimata che con scritti difensivi controdeduceva alle argomentazioni contenute in ricorso, del quale chiedeva il rigetto.

Con ordinanza n. 629/2010 del T.A.R. adito veniva disposta la sospensione degli atti impugnati.

Tuttavia, con sentenza n. 14381/2010, detto Tribunale dichiarava infondato il ricorso principale.

Con l’appello in epigrafe la Point Service s.r.l., ribadendo i motivi dedotti innanzi al T.A.R. Palermo, ha impugnato detta sentenza e ne ha conclusivamente chiesto l’annullamento, previa sospensione.

L’appellante, invero, lamenta l’illegittimità delle procedure adottate dalla committente Ismett dopo la redazione del verbale del 23 dicembre 2010, con il quale ha scelto l’offerta più alta ( Euro 54.200,00) pervenuta dalla Trinacria Vending s.r.l.

Ha replicato la società contro interessata esponendo, preliminarmente, che l’appello cui resiste, notificato in data 26/1/2011, è stato successivamente depositato il 12/2/2011 e, quindi, oltre il termine perentorio previsto dal combinato disposto degli artt. 45 e 119, commi 1 e 2, del c.p.a., trattandosi di una controversia in materia di affidamento di servizi soggetta alla dimidiazione del termine di deposito. Ha chiesto, pertanto, che l’appello venga dichiarato irricevibile.

La Trinacria Vending s.r.l. ha poi dedotto l’infondatezza dell’appello principale e, quindi, la legittimità dell’aggiudicazione della fornitura in suo favore, alla stregua della pronuncia del Giudice di prime cure.

L’ISMETT, infatti, ha inteso proporre una gara informale, con la quale ha raccolto le offerte dei fornitori e scelto la migliore di esse, con condizioni ulteriormente migliorative, per l’Azienda committente, rispetto a quanto indicato nella stessa lettera d’invito.

La società controinteressata, ribadendo il primo motivo del ricorso incidentale proposto in primo grado, ha quindi chiesto che, qualora venissero ritenute illegittime le condizioni migliorative indicate da Ismett all’aggiudicataria, venga comunque riconosciuto alla società Trinacria l’affidamento della fornitura in questione alle condizioni previste nel verbale del 23 dicembre 2010.

Conclusivamente, ha chiesto di rigettare, preliminarmente, l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza ex adverso impugnata e, quindi, dichiarare irricevibile, inammissibile e, comunque, infondato il gravame.

Con controricorso si è costituita la società Ismett, deducendo l’improcedibilità dell’appello per tardività del deposito dello stesso nonché la sua infondatezza nel merito.

Ha conclusivamente chiesto di respingere, preliminarmente, l’istanza di sospensione cautelare e, quindi, dichiarare l’improcedibilità dell’appello ovvero, in subordine, rigettarlo nel merito.

Con ordinanza n. 315/11 di questo C.G.A. è stata respinta l’istanza cautelare proposta dall’appellante.

Alla pubblica udienza del 28 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, si prescinde dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla società controinteressata e dalla società appellata, attesa l’infondatezza nel merito dell’appello principale.

La vicenda in questione si è svolta con le seguenti modalità: l’Ismett s.r.l., in considerazione della natura del servizio da affidare in gestione, che comportava un corrispettivo a proprio favore, ha posto in essere una gara a trattativa negoziata nella quale, dopo avere invitato alcune ditte a presentare un’offerta per il servizio richiesto, ha ulteriormente contrattato, con la ditta che aveva presentato l’offerta più vantaggiosa, ulteriori condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nella lettera d’invito di cui sopra.

Parte appellante eccepisce che la modifica in itinere delle condizioni originariamente stabilite nella lettera d’invito avrebbe determinato di fatto l’indizione di una nuova procedura di gara ad esclusivo favore di una sola concorrente, e cioè quella a conoscenza dei nuovi parametri, in tal modo determinando una lesione del principio della par condicio con conseguente "illegittimità della procedura concorsuale".

Sennonché, come poco sopra evidenziato, l’Ismett non ha modificato in itinere le condizioni originariamente richieste ma, rispetto ad esse, ha contrattato condizioni migliorative per sé e per i propri dipendenti soltanto dopo l’avvenuta aggiudicazione del servizio alla società che aveva già offerto il miglior corrispettivo, il che appare decisamente legittimo, atteso che nella lettera d’invito era chiaramente specificato che: "il numero e l’ubicazione delle macchine sopra fornito è indicativo, l’Ismett si riserva, pertanto, il diritto di richiedere variazioni in aumento o in diminuzione del numero delle macchine o lo spostamento delle stesse per esigenze di servizio, senza che l’impresa aggiudicataria abbia nulla a pretendere …".

Altresì infondato appare anche il secondo motivo di ricorso con cui l’odierna appellante ha lamentato che l’amministrazione, in violazione dell’art. 13 del codice dei contratti, prima dell’espletamento della gara avrebbe reso noto a terzi notizie riservate concernenti la propria organizzazione.

Invero, il richiamo al citato art. 13 è inconferente perché detta norma disciplina casi assolutamente diversi da quello eccepito, in cui l’amministrazione ha semplicemente fornito notizie concernenti le condizioni del servizio fino a quel momento offerto dalla società appellante; notizie che, in quanto relative al numero dei distributori installati ed al canone annuo pattuito, potevano essere acquisite aliunde essendo contemplate in un contratto ad evidenza pubblica, in forza del quale la stessa Point Service, avendo autorizzato la società appaltante al trattamento dei suoi dati personali, aveva consentito, tra l’altro, con apposita dichiarazione, alla loro divulgazione in favore di qualsiasi azienda potenzialmente interessata.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del presente grado di giudizio vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Condanna la società soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00), da corrispondere in favore della società appellata e di quella controinteressata, nella misura del 50% per ciascuna di esse.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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