Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-09-2011) 02-11-2011, n. 39558

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 14/12/2010 il Tribunale di Potenza, sezione per il riesame e gli appelli in materia di libertà, al quale gli atti erano stati trasmessi con declinatoria di competenza in data 24/4/2010 dalla Corte di Appello di Potenza, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere alla liquidazione dei compensi al difensore di fiducia di C.R. per l’attività svolta innanzi al Tribunale, quale giudice d’appello in relazione al rigetto dell’istanza di revoca della misura cautelare pronunciato dalla Corte di Appello. Con ordinanza del 7/2/2011 la Corte di Appello di Potenza, di nuovo investita della richiesta, rilevato di essersi già spogliata della trattazione con declinatoria 24/4/2010, ha sollevato innanzi a questa Corte conflitto di competenza nei confronti del Tribunale di Potenza, sezione per il riesame e gli appelli in materia di libertà.

Osserva il Collegio che entrambi i Giudici in conflitto hanno richiamato decisioni di questa Corte, differentemente interpretando il principio da esse stabilito secondo il quale "la liquidazione del compenso al difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato appartiene alla competenza del Giudice della fase o del grado in relazione al quale è stata prestata l’opera del professionista in quanto quest’ultima è compiutamente apprezzabile solo dal Giudice dinanzi al quale l’attività sì è svolta".

Il Tribunale ha, in particolare, richiamato le pronunzie che avevano affermato specificatamente, nella materia de qua, la competenza del Giudice della fase o del grado del processo principale in relazione al quale era stata prestata l’opera del professionista (cfr. Cass. sentenze n.44362 del 2008, n.40685 del 2008, n.40869 del 2003), nel mentre la Corte di Appello, in dissenso dal prevalente indirizzo e richiamando il più remoto (cfr. Cass. sent. n.768 del 2000), ha ritenuto che dovesse riferirsi la cognizione al giudice della fase incidentale o de libertate in quanto l’attività svolta sarebbe compiutamente apprezzabile solo dal Giudice dinanzi al quale tale attività si era svolta.

Ritiene il Collegio che si debba dare seguito al criterio fatto proprio dalla prevalente e consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice; e ciò in ragione di una corretta interpretazione sistematica e funzionale delle previsioni del D.p.r. n. 155 del 2002 e della inesistenza di ragioni per dare prevalenza ad una interpretazione che privilegi il criterio della "prossimità" della competenza. Peraltro tale criterio, non emerso a livello normativo, appare controindicato dalla evidente esigenza di concentrare la competenza liquidatoria per le attività rese nello stesso procedimento innanzi al medesimo Giudice, evitando che lo stesso difensore si veda duplicate le sedi liquidatorie solo perchè nel procedimento principale si sia inserita una fase incidentale de libertate in sede di appello nella quale egli abbia prestato la propria opera.

Alla stregua di quanto sopra deve, pertanto, dichiararsi la competenza della Corte di Appello di Potenza.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte di Appello di Potenza cui ordina trasmettersi gli atti.

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