Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-09-2011) 02-11-2011, n. 39556 Riabilitazione e cura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ordinanza del 2/11/2010 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento terapeutico prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 avanzata da G.C., sull’assunto che i prospettati programmi terapeutici fossero generici e senza attenzione alcuna alle specifiche problematiche del detenuto.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato con atto del 27/12/2010 deducendo carenza e contraddittorietà della motivazione nonchè violazione di legge. Il ricorrente ha lamentato che il Tribunale si era limitato ad apoditticamente affermare la genericità dei programmi terapeutici nonostante l’analitica descrizione delle loro fasi senza altresì tenere conto della certificazioni rilasciate dalle ASL di (OMISSIS) depositate in atti.

Motivi della decisione

Il ricorso merita condivisione là dove denunzia la evidente genericità della motivazione dell’ordinanza e la altrettanto evidente omessa valutazione nella quale è incorso il Tribunale con riguardo ad elementi di rilievo.

Ed infatti, se è ben vero che i programmi terapeutici proposti dalle Comunità Faro ed Apri – e sui quali si è appuntato il sintetico rilievo di genericità del Tribunale – non contenevano, come risulta dalla trascrizione in ricorso di stralci del testo acquisito, uno specifico riferimento alle problematiche del G., è altresì vero che, come denunziato, il Tribunale non si è posto il problema della eventuale attitudine specificativa rivestita dalle pur prodotte e richiamate attestazioni dei SERT delle ASL di (OMISSIS).

Ed è comunque ancor più evidente che è affatto sfuggita alla valutazione del Tribunale la integrazione documentale che emerge essere stata fatta con la memoria 6/10/2010 per l’udienza del 2/11/2010 (e della quale il ricorso riporta con piena autosufficienza i fatti idonei a farla ritenere rilevante in causa) integrazione che, secondo la prospettazione del ricorso, indicherebbe una piena ed esaustiva correlazione del programma alle esigenze ed alle problematiche specifiche del G.. Si annulla pertanto l’ordinanza e si rinvia allo stesso Ufficio perchè proceda a nuovo esame della istanza dando conto degli elementi omessi ed anche su di essi formando la piena valutazione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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