Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-12-2011, n. 971 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La società ricorrente adiva il TAR di Palermo al fine di ottenere la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle somme asseritamente dovute a titolo di revisione dei prezzi, per il periodo aprile 2002-dicembre 2004, relativamente al contratto di appalto per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani e assimilati e per la raccolta differenziata, di cui all’atto stipulato in data 12 agosto 2002, rep. n. 7373, quantificate in Euro 451.156,07, oltre a rivalutazione ed interessi come per legge.

In particolare, detto servizio, scaduto in data 7 aprile 2005, veniva prorogato fino al 1 ottobre 2005, giusta determinazione dirigenziale n. 660 del 1 aprile 2005, e veniva espletato fino alla scadenza.

Con istanza del 10 marzo 2005, veniva chiesta al Comune appaltante, in forma generica, la revisione del canone contrattuale di appalto, ai sensi dell’art. 44 della L. n. 724/94.

In data 22 marzo 2005, venivano trasmessi i conteggi revisionali, relativi a tutto il periodo di espletamento del servizio, e chiesta dunque la liquidazione di un compenso revisionale pari a Euro 451.156,07, per il periodo aprile 2002-dicembre 2004.

2. A fronte dell’inerzia del Comune intimato, l’istante proponeva ricorso al TAR Sicilia, deducendo che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, L. n. 537/93, come sostituito dall’art. 44 L. n. 724/94, tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica devono contenere una clausola di revisione periodica dei prezzi, con conseguente nullità delle clausole contrattuali in contrasto con essa (nel caso di specie, l’art. 62 del Capitolato speciale di appalto).

3. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, rilevato in via preliminare che il rapporto negoziale tra il Comune e l’A.t.i. SAP s.r.l. – Iseda s.r.l. trovava disciplina nell’art. 13 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2, e non in via prevalente, come invece voleva la tesi difensiva comunale, nella clausola contrattuale contenuta nell’art. 62 del capitolato speciale d’appalto, la quale espressamente negava l’ammissibilità della revisione prezzi, il ricorso veniva accolto nei limiti ivi indicati, e, per l’effetto, veniva dichiarato il diritto dell’A.t.i. SAP s.r.l. – Iseda s.r.l. ad ottenere la revisione del corrispettivo dell’appalto sulla base del cd. indice F.O.I., nei limiti parimenti indicati, facendo obbligo all’Amministrazione comunale di procedere alla determinazione ed alla conseguente corresponsione degli importi dovuti alla ricorrente al predetto titolo per il periodo 12/8/2003 – 31/12/2004, rinviando alle ulteriori determinazioni della stessa Amministrazione per la quantificazione dell’importo relativo.

4. La SAP ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, chiedendo, da un lato, ai fini della decorrenza dell’applicazione del compenso revisionale, di considerare l’avvenuta consegna anticipata del servizio (8 aprile 2002) e non la mera stipula del contratto (12 agosto 2002), nonché l’indicazione della decorrenza degli interessi legali corrispettivi dalle scadenze annuali dei compensi revisionali dovuti sino al soddisfo.

5. Il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere all’appello, ed ha sinteticamente controdedotto circa entrambi i profili avanzati.

Alla pubblica udienza del 28 settembre 2011, il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello non può essere accolto.

Analogamente a ciò che hanno fatti i primi Giudici, giova muovere dalla considerazione che il rapporto negoziale di appalto di servizi tra il Comune e l’A.t.i. SAP s.r.l. – Iseda s.r.l. era disciplinato dall’art. 13 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a mente del quale "Ai contratti di fornitura di beni o servizi, ad esecuzione periodica o continuativa, degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e delle società a prevalente capitale pubblico degli enti locali si applicano le norme dell’articolo 44, punto 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Dette norme non si applicano ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della presente legge, qualora contengano la clausola di applicazione del "prezzo chiuso" di cui all’articolo 70 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 di cui agli articoli 44 e 45 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabili".

Tale norma, infatti, all’epoca della sottoscrizione del contratto di appalto (12/8/2002), era già entrata in vigore (v. art. 132 L.R. n. 2/2002 che fissa la data di entrata in vigore della legge al 27/3/2002).

Rispetto a tale previsione di legge, valore del tutto recessivo assumeva, dunque, la clausola contrattuale, di cui all’art. 62 del capitolato speciale d’appalto, la quale prevedeva espressamente che "non è ammessa la revisione dei prezzi".

Infatti, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’art. 6, comma 4, L. n. 537/93 – cui fa rinvio il citato art. 13 L.R. n. 2/2002, richiamando l’art. 44, L. n. 724/94, che ha modificato l’art. 6, rendendolo applicabile in Sicilia ai contratti di fornitura di beni e servizi – costituisce una norma di carattere imperativo, di tipo cogente e di natura inderogabile, con la conseguenza che un’eventuale contraria previsione pattizia deve ritenersi nulla per contrasto con norma imperativa (cfr., ex plurimis, CGA 18 novembre 2009, n. 1106; Cons. Stato, V, 20 agosto 2008, n. 3994).

2. Affermato, in linea generale, il diritto della ricorrente alla revisione periodica dei prezzi, il cuore del thema decidendum torna ad essere, però, nel presente giudizio, la determinazione del periodo temporale di riferimento e, di conseguenza, l’esatta quantificazione delle relative somme, nonché le modalità di calcolo degli accessori secondo legge.

3. Con riferimento al primo motivo di appello, va anzitutto evidenziato come la reclamante non contesti che per il primo anno di contratto il corrispettivo del servizio svolto non poteva essere oggetto di revisione ai sensi delle norme sopraindicate, bensì afferma che, a suo avviso, la durata triennale del contratto doveva essere anteposta alla consegna anticipata del servizio (8 aprile 2002), con la conseguenza che il momento di maturazione del diritto al compenso revisionale andava individuato all’8 aprile 2003 e non, come statuito nella decisione gravata, al 12 agosto 2003.

Ma, al riguardo, è agevole osservare che, dovendosi fare riferimento al corrispettivo pattuito, è inevitabile prendere in considerazione la data di stipula del contratto medesimo, e quindi, come correttamente ha fatto la sentenza del TAR, il 12 agosto 2002.

Data dalla quale, alla luce della contestuale accettazione degli oneri e obblighi, anche di carattere economico, derivanti dall’atto contrattuale, decorreva il termine in cui non poteva accedersi immediatamente al meccanismo revisionale.

Tale fase di moratoria (anche se l’art. 6 della L. n. 537/1993 non dice nulla al riguardo, è evidente che i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuata vengono stipulati sulla base di più annualità, per cui la revisione va calcolata al termine di ogni anno a partire dalla conclusione del primo) non poteva che estendersi all’eventuale periodo antecedente decorrente dalla consegna anticipata.

Bene ha fatto dunque il TAR, in definitiva, ad osservare che "la decorrenza della richiesta revisione dei prezzi non può farsi sicuramente coincidere né con la data di inizio del servizio (8/4/2002), e neppure con quella di stipulazione del contratto di appalto (12/8/2002); invero, la parte privata, nel rendersi aggiudicataria (avendo offerto un determinato ribasso) e stipulando il contratto, accetta tutte le condizioni, anche economiche, alle quali mostra di potere adempiere esattamente tutte le obbligazioni assunte.

In tal senso va escluso dalla revisione dei prezzi il primo anno di efficacia del contratto (12/8/2002-11/8/2003); per detto periodo (e per quello che precede in caso di consegna anticipata), infatti, non appare plausibile essersi verificato alcun aumento dei prezzi, tenuto conto della circostanza che l’A.t.i. ha offerto un ribasso e ha sottoscritto un contratto, nella consapevolezza di dovere rispettare tutti i parametri relativi ai costi da sostenere.

Il diritto alla revisione dei prezzi risulta, pertanto, temporalmente delimitato al periodo 12/8/2003 – 31/12/2004 (tale dies ad quem è quello fissato nel ricorso).

4. Quanto alle modalità di calcolo e corresponsione degli interessi legali, è parimenti inevitabile che gli interessi stessi decorrano dal momento della domanda e dall’allegazione dei relativi documenti per accedere al beneficio revisionale.

Solo da tale momento, infatti, venendosi ad integrare un debito di valuta, il compenso revisionale diventava soggetto alla corresponsione di interessi per ritardato pagamento nella misura legale, quale danno presunto.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello interposto va rigettato.

Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione. Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello in epigrafe.

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 28 settembre 2011, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori: Paolo Turco, Presidente, Gerardo Mastrandrea, Estensore, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo Componenti.

Depositata in Segreteria il 2 dicembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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