Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 02-11-2011, n. 39552

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 25/1/11 il Gup del Tribunale di Padova assolveva D.Y. dal reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater (permanenza nel territorio dello Stato nonostante provvedimento di espulsione e nuovo ordine di allontanamento: acc. in (OMISSIS)) perchè il fatto non sussiste (il giudice prendeva atto del mancato adeguamento da parte dello Stato italiano, entro il termine fissato del 24/12/10, alla direttiva CE del 16/12/08 che dettava le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: di qui l’illegittimità della disciplina vigente e la sua disapplicazione). Ritenendo che non sussistesse la dedotta incompatibilità con la direttiva europea, sia della norma penale che della sottesa procedura amministrativa, proponeva ricorso immediato per Cassazione il PG presso la Corte di Appello di Venezia, deducendo violazione di legge e chiedendo l’annullamento della sentenza.

All’udienza fissata per la discussione il PG concludeva per il rigetto del ricorso. Nessuno compariva per l’imputato.

Il ricorso, infondato, va respinto.

Il 25/12/10 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno dello Stato italiano gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16/12/08, 2008/115/CE, e inoltre è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28/4/11, nel procedimento C-61/11 PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali dello Stato italiano, membro della Unione, spetta di "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

In proposito la giurisprudenza di questa Corte è ormai costante (anche nell’analogo caso, che qui rileva, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater) nel pronunciare conseguente sentenza assolutoria.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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