Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 02-11-2011, n. 39550

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 14/3/11 il Tribunale del riesame di Milano annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di quel Tribunale nei confronti di B.M.I., H.H. e M. A.M., di nazionalità egiziana, indagati del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5 bis (contestato in (OMISSIS), in data anteriore e prossima al (OMISSIS)), riguardante l’appartamento di loro proprietà sito in via (OMISSIS), dove davano in locazione quattro posti letto (un quinto ospitava un cugino del comproprietario H. H., A.M.A.K.) per il prezzo di Euro 100 o 130 mensili ciascuno ad altrettanti extracomunitari, tra i quali i clandestini G.R.H. (Euro 130 mensili) e il detto cugino dell’ H., A.M.A.K..

Il Tribunale osservava, quanto a G.R.H., unico straniero irregolare (in ogni caso A.M.A.K. otteneva in seguito il premesso di soggiorno con effetto retroattivo), come il prezzo da lui pagato per il posto letto (Euro 130 mensili per un alloggio sia pur modesto) non costituisse per il locatore un ingiusto profitto, mancando (giusta la giurisprudenza in materia) un forte squilibrio delle prestazioni in suo favore. Nè il prezzo pagato per una soluzione abitativa comunque di interesse anche per il locatario, era diverso da quello corrisposto dagli stranieri regolari. Di qui il provvedimento di dissequestro.

Ricorreva per cassazione il Pm a quo, deducendo violazione di legge processuale, il Tribunale avendo valutato la fattispecie non su un piano di doverosa astrattezza, ma operando un’incompleta, e quindi fallace, valutazione del fatto (in particolare, al di là dell’immediata utilità tratta dai locatali, peraltro danneggiati nella loro posizione di clandestinità dall’assenza di un regolare contratto di affitto, non era stato considerato che si trattava di un immobile categoria A4 – appartamento di tipo popolare – in scadenti condizioni, da cui i locatori traevano singolarmente e complessivamente un profitto esorbitante, sul quale tra l’altro non pagavano le imposte); il Tribunale aveva altresì adottato un parametro non previsto dalla norma, valutando positivamente (in contrasto anche con la giurisprudenza di legittimità) la circostanza che lo straniero irregolare non pagasse di più di quelli non irregolari; l’appartamento, infine, era privo di servizi igienici adeguati (giusta la L.R. 16 luglio 2007, n. 15, art. 42, comma 2).

Chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG concludeva per l’annullamento con rinvio. Nessuno compariva per la parte privata.

Il ricorso va respinto.

Corretto il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di sequestro preventivo (che realizza un’esigenza cautelare di tutela della collettività con riferimento al protrarsi dell’azione criminosa e dei suoi effetti), la verifica della antigiuridicità penale va compiuta su un piano di astrattezza, ma se pure a giustificare la misura è sufficiente il fumus della sussistenza degli estremi del reato ipotizzato, è antigiuridicità penale va compiuta su un piano di astrattezza, ma se pure a giustificare la misura è sufficiente il fumus della sussistenza degli estremi del reato ipotizzato, è comunque necessaria, a garanzia dei sottostanti diritti, una prima ricognizione degli elementi fattuali che integrano il reato medesimo.

E contrariamente all’assunto del ricorrente, la circostanza che il locatore traesse la medesima utilità economica dai locatali regolari come da quello irregolare (il prezzo della locazione del posto letto era per tutti di Euro 130 mensili) esclude in concreto il presupposto del reato contestato dell’ingiusto profitto, nel senso che la condotta posta in essere si possa qualificare (in ciò consistendo la sua specificità penale) come di sfruttamento dello stato di clandestinità.

L’ingiustizia del profitto non va valutata in assoluto, come prezzo esorbitante rispetto alla prestazione locativa (che nella normalità dei casi l’inquilino può non accettare o contestare), ma specificamente in relazione all’immigrato clandestino (come tale in posizione di speciale debolezza – sfruttato e discriminato – nel rapporto contrattuale). Se quanto sopra già emerge nella sentenza (citata nel provvedimento impugnato) n. 19171/09 di questa Corte (rie. PG in proc. Gattuso, rv. 243378), che fa espresso richiamo al concetto di sfruttamento (il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto, si realizza allorchè l’equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare dell’immobile, con sfruttamento, appunto, della precaria condizione dello straniero irregolare), in altra precedente (Cass., sez. 1, n. 6068 del 7/2/08, ric. Savarese, rv. 238922) ci si richiama, ancor più espressamente, al concetto di discriminazione (nella specie la Corte rilevava appunto che il rapporto di lavoro "in nero" con lo straniero, a cui era stato fornito un alloggio, non si era caratterizzato per l’imposizione di condizioni gravose e discriminatorie).

La norma in esame non persegue il profitto ingiusto in quanto tale, ma quello ottenuto da chi loca a spese degli immigrati irregolarmente presenti sul territorio, di cui sfrutta la clandestinità al contempo favorendola.

La diversa giurisprudenza citata in ricorso (la sentenza n. 20286/10 di questa stessa sezione in fattispecie analoga) appare minoritaria rispetto alla precedente, che si fa preferire per la maggiore aderenza alla specificità della normativa. Sotto tale aspetto non rilevano i profili, per altro verso di notevole momento, connessi con l’evasione fiscale e le violazioni igieniche.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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