Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 02-11-2011, n. 39549

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 16/3/11 il Tribunale del riesame di Milano annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di quel Tribunale nei confronti di E.A.M., di nazionalità egiziana, indagato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 bis (contestato in (OMISSIS), in data anteriore e prossima al (OMISSIS)), riguardante l’appartamento in sua comproprietà sito in (OMISSIS), dove, con i connazionali e coindagati H.A. e M.S., il S. dava in locazione alcuni posti letto (su un totale di nove) per il prezzo di Euro 130 mensili ciascuno a più extracomunitari (tre identificati), tra i quali i clandestini H.R. ed E. G.H..

Il Tribunale osservava, quanto ad H.R., che costui aveva positivamente presentato domanda di emersione e che pertanto, anche se il permesso di soggiorno gli sarebbe stato, infine, verosimilmente negato (stante il parere negativo dell’ufficio immigrazione della Prefettura), allo stato la sua posizione non poteva dirsi irregolare.

Quanto ad E.G.H., invece, soggetto certamente irregolare, non poteva dirsi che il prezzo da lui pagato per il posto letto (Euro 130 mensili, verosimilmente comprensivi delle spese, giusta le dichiarazioni in proposito del H.) costituisse per il locatore un ingiusto profitto (secondo il Pm il prezzo di mercato della locazione dell’appartamento in questione era pari a Euro 365 mensili), mancando (giusta la giurisprudenza in materia) un forte squilibrio delle prestazioni in suo favore. Di qui il provvedimento di dissequestro.

Ricorreva per Cassazione il Pm a quo, deducendo violazione di legge processuale, il Tribunale avendo valutato la fattispecie non su un piano di doverosa astrattezza, ma operando un’incompleta, e quindi fallace, valutazione del fatto (in particolare, al di là dell’immediata utilità tratta dai locatari, peraltro danneggiati nella loro posizione di clandestinità dall’assenza di un regolare contratto di affitto, non era stato considerato che si trattava di un immobile categoria A4 – appartamento cioè di tipo popolare – in scadenti condizioni, da cui i locatori traevano singolarmente e complessivamente un profitto esorbitante, sul quale tra l’altro non pagavano le imposte); il Tribunale aveva altresì adottato un parametro non previsto dalla norma, valutando positivamente (in contrasto anche con la giurisprudenza di legittimità) la circostanza che lo straniero irregolare non pagasse di più di quello (al momento) non irregolare e cioè l’ H.; l’appartamento, infine, era privo di servizi igienici adeguati (giusta la L.R. 16 luglio 2007, n. 15, art. 42, comma 2). Chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG concludeva per l’annullamento con rinvio.

Nessuno compariva per la parte privata.

Il ricorso va respinto.

Corretto il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di sequestro preventivo (che realizza un’esigenza cautelare di tutela della collettività con riferimento al protrarsi dell’azione criminosa e dei suoi effetti), la verifica della comunque necessaria, a garanzia dei sottostanti diritti, una prima ricognizione degli elementi fattuali che integrano il reato medesimo.

E contrariamente all’assunto del ricorrente, la circostanza che il locatore traesse la medesima utilità economica dai locatari regolari come da quello irregolare (il prezzo della locazione del posto letto era per tutti di Euro 130 mensili) esclùde in concreto il presupposto del reato contestato dell’ingiusto profitto, nel senso che la condotta posta in essere si possa qualificare (in ciò consistendo la sua specificità penale) come di sfruttamento dello stato di clandestinità.

L’ingiustizia del profitto non va valutata in assoluto, come prezzo esorbitante rispetto alla prestazione locativa (che nella normalità dei casi l’inquilino può non accettare o contestare), ma specificamente in relazione all’immigrato clandestino (come tale in posizione di speciale debolezza – sfruttato e discriminato – nel rapporto contrattuale). Se quanto sopra già emerge nella sentenza (citata nel provvedimento impugnato) n. 19171/09 di questa Corte (rie. PG in proc. Gattuso, rv. 243378), che fa espresso richiamo al concetto di sfruttamento (il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto, si realizza allorchè l’equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare dell’immobile, con sfruttamento, appunto, della precaria condizione dello straniero irregolare), in altra precedente (Cass., sez. 1, n. 6068 del 7/2/08, ric. Savarese, rv. 238922) ci si richiama, ancor più espressamente, al concetto di discriminazione (nella specie la Corte rilevava appunto che il rapporto di lavoro "in nero" con lo straniero, a cui era stato fornito un alloggio, non si era caratterizzato per l’imposizione di condizioni gravose e discriminatorie).

La norma in esame non persegue il profitto ingiusto in quanto tale, ma quello ottenuto da chi loca a spese degli immigrati irregolarmente presenti sul territorio, di cui sfrutta la clandestinità al contempo favorendola.

La diversa giurisprudenza citata in ricorso (la sentenza n. 20286/10 di questa stessa sezione in fattispecie analoga) appare minoritaria rispetto alla precedente, che si fa preferire per la maggiore aderenza alla specificità della normativa. Sotto tale aspetto non rilevano i profili, per altro verso di notevole momento, connessi con l’evasione fiscale e le violazioni igieniche.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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