T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 02-12-2011, n. 9532

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visti i depositi documentali effettuati da parte ricorrente in data 28/10/11 e in data 02/11/11, e dall’Amministrazione della Difesa in data 29/10/11;

Visto l’impugnato giudizio di non idoneità, il quale – in applicazione delle Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in epigrafe, approvate con determinazione 155/132010 CC in data 15 marzo 2011 del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, e viste la Relazione redatta dall’Ufficiale psicologo e la Scheda di valutazione attitudinale redatta dall’Ufficiale perito selettore – è stato il seguente: " a conclusione del colloquio di verifica sostenuto dalla signoria vostra in data odierna, avendo accertato che le abilità personali evidenziate insieme delle caratteristiche personologiche riscontrate non appaiono adeguatamente aderenti ai requisiti attitudinali dello specifico profilo indicato in premessa, e, pertanto, non potenzialmente sufficienti a garantire un proficuo percorso di formazione finalizzato al successivo esercizio delle attribuzioni proprie del Carabiniere effettivo, ha espresso un giudizio di: INIDONEO";

Considerato che nessuna delle censure sul ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– le censure le quali lamentano difetto di motivazione sotto diversi profili risultano infondate perché – anche alla luce della già citata documentazione depositata in data 28/10/11, in data 02/11/11 e in data 29/10/11 – il contestato giudizio dà conto in modo adeguato delle ragioni sulle quali esso fonda; inoltre risulta che al ricorrente – prima del passaggio in decisione del presente ricorso – sia stato pure consentito di accedere agli atti del contestato giudizio di non idoneità (vedi la nota del Comando generale dell’Arma dei carabinieri n. 317147/412 Cont. VFP11 del 21 ottobre 2011, depositata da parte ricorrente nell’odierna camera di consiglio);

– il rilievo che il ricorrente ha già prestato lodevole servizio di un anno nelle Forze armate non incide sul contestato giudizio perché gli invocati trascorsi ed attestati non risultano comparabili con la valutazione impugnata, giacché con essa non omogenei quanto a oggetto, finalità, contesto, cronologia;

– i vizi, denunciati nelle ulteriori censure, di eccesso di potere, carenza di istruttoria, contraddittorietà e illogicità risultano da escludere perché nella valutazione d’idoneità del ricorrente risulta l’applicazione di un protocollo scientifico che appare priva di gravi vizi logici e/o palesi carenze valutative; e le Relazioni psichiatriche e psicologiche prodotte in giudizio dal ricorrente (Relazione medicopsichiatrica datata 18 agosto 2011 e consulenza psicodiagnostica del 10 agosto 2011) non risultano concretare calibrate confutazioni scientifiche di quella applicazione;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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