Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 02-11-2011, n. 39548

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto 27/12/10 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo di R.M. avverso il provvedimento 30/11/10 del Magistrato di sorveglianza di Vercelli che aveva rigettato sua istanza di permesso premio (non essendo ancora disponibili i risultati dell’osservazione prevista dall’art. 13 op).

Il Tribunale a sua volta rilevava l’assenza dei motivi, di cui il reclamo, in quanto atto di impugnazione, doveva essere corredato.

Ricorreva per cassazione il R. (3/2/11), rimarcando la tempestività del proprio reclamo (presentato alle 9,25 del 2/12/10, giusta certificazione del direttore della casa circondariale di Ivrea ove era ristretto).

Nel suo parere scritto il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in esso non dandosi prova della tempestività del reclamo in oggetto.

Il ricorso, non pertinente e quindi manifestamente infondato, è inammissibile.

Il detenuto ricorrente, infatti, insiste nella tempestività del suo reclamo, laddove esso è stato dichiarato inammissibile per l’assenza di specifici motivi a sostegno.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente alle spese del processo e al versamento di una somma (che nel caso si stima congrua nella misura di Euro 500) alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo e al versamento di Euro 500 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *