T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 02-12-2011, n. 9514

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che parte ricorrente – partecipante al concorso per i reclutamento di 1600 Agenti della P.S., riservato ai V.f.p.1 ovvero in rafferma annuale, pubblicato nella G.U., 4^ s.s., del 24.8.2010, n.67 – è stato escluso da detta selezione in quanto giudicato, in data 22.7.2011, dalla competente Commissione attitudinale non idoneo al servizio di Polizia per "accertato difetto dei requisiti attitudinali" ex d.m n. 198 del 2003 ("regolamento concernente i requisiti di idoneità, fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della P.S.");

Considerato che il ricorrente ha contestato, con il ricorso in epigrafe, il predetto giudizio di inidoneità attitudinale:

– allegando, a conforto, una Relazione psicologica, redatta da professionista privata, in esito a somministrazione, nei confronti del ricorrente, dei test Gordon Personal Profile (GPP1) e MMMPI – 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory);

– deducendo che il giudizio impugnato si pone in contrasto con la carriera militare già espletata in relazione alla quale è richiesto, ai fini dell’arruolamento, un profilo attitudinale simile a quello previsto per l’accesso alla carriera iniziale nella P.S.;

– che esso ricorrente detiene altresì il brevetto di sommozzatore e la licenza di fucile per uso sportivo;

Considerato che, nell’ambito della selezione concorsuale di cui trattasi, l’accertamento del possesso dei prescritti requisiti attitudinali è stato preceduto dall’accertamento, a cura di apposita e diversa Commissione medica, dei requisiti pisco fisici: requisiti fra i quali si annoverano quelli inerenti la personalità del candidato ed, in genere, l’apparato neuro psichico (ved. punto 8, lett. a) e b) della Tab. n. 1 allegata al d.m.n.198 del 2003), al cui accertamento si provvede con l’impiego di test in parte eguali (MMMPI – 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) ed in parte affini a quelli impiegati ai fini della Relazione psicologica sopra indicata; mentre del tutto diversi – essendo proiettati all’accertamento di differenti requisiti – sono i test somministrati (solo dopo esaurita positivamente, come nel caso di specie, l’indagine sulla detenzione dei requisiti fisici e psichici) per la verifica dell’attitudine del soggetto al servizio di polizia;

Considerato, pertanto, che l’indagine svolta dalla psicologa incaricata dal ricorrente non è utilmente apprezzabile al fine di contestare le risultanze attitudinali oggetto di impugnativa;

Considerato, inoltre, che la diversità delle mansioni da disimpegnare nell’ambito delle FF.AA. e nell’ambito della P.S. non consente alcun parallelismo con riguardo ai profili attitudinali richiesti ai fini del relativo svolgimento; e che, del pari, di alcuna utilità al fine di contestare il giudizio impugnato, sono gli evocati brevetti per sommozzatore e licenze detenute;

Considerato che essendo, per le ragioni appena rassegnate, immediatamente definibile il contenzioso con sentenza in forma semplificata, il Collegio ha sentito in ordine a tale eventualità le parti costituite e preso atto che nessuna parte ha dichiarato l’intendimento di voler proporre alcuna delle iniziative racchiuse nell’art.60 del C.p.a.;

Ritenuta equa la compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la peculiarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciandosi ai sensi dell’art.60 del c.p.a. respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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