Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-09-2011) 02-11-2011, n. 39375

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.M. di Taranto impugna il provvedimento di mancata convalida dell’arresto di D.P.G., indagato per il reato di cui all’art. 612-bis c.p. in danno della ex fidanzata B. S..

Il Giudice monocratico di Taranto ha peraltro applicato al prevenuto la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte lesa, a norma dell’art. 282-ter c.p.p..

Deduce il ricorrente violazione di legge per non aver ravvisato il giudice gli estremi della quasi flagranza, ritenendo che gli agenti intervenuti non avessero avuto la percezione del reato, ma si fossero affidati alle indicazioni di un teste, il fratello dell’arrestato, che li aveva allertati in quanto allarmato da un SMS del congiunto che manifestava l’intenzione di recarsi presso l’abitazione dell’ex fidanzata.

Ravvisa il p.m., proprio facendo riferimento al verbale di arresto, la quasi flagranza sulla considerazione per cui le ricerche del D. P. da parte dei carabinieri, allertati dal fratello di questi e destinatari di un’ultima querela sporta dalla parte lesa, non erano cessate fin quando, meno di tre ore dopo i fatti, il D.P. era stato rintracciato presso la propria abitazione e tratto in arresto.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

E’ giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidatale non sussiste lo stato di quasi flagranza, che rende legittimo l’arresto, se l’individuazione del soggetto attivo del reato si fondi non sulla diretta percezione dei fatti da parte di chi opera l’arresto, ma sull’indicazione di terze persone pur presenti ai fatti (v. Cass., sez. 5, 21 giugno 1999, n. 3032; Sez. 2, 18 gennaio 2006, n. 7161;

Sez. 5, 31 maggio 2010, n. 19078).

In tal caso, infatti, si richiede l’apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell’istituto e poichè nella specie è risultato che D.P.G. è stato tratto in arresto a seguito delle dichiarazioni rese a s.i.t., il 6.11.10, dal di lui fratello A. al quale il congiunto, particolarmente alterato, aveva manifestato l’intenzione di recarsi sul luogo di lavoro della ex fidanzata con intenti aggressivi, per cui A. aveva ritenuto di dover avvisare i carabinieri ai quali era nota la situazione di tensione esistente tra D.P.G. e B.S., documentata in precedenti denunce di quest’ultima, e che avevano quindi provveduto a rintracciare il D.P.G. presso la propria abitazione, traendolo in arresto, correttamente il giudice ha ritenuto insussistenti le condizioni di cui all’art. 382 c.p.p. per procedere all’arresto del prevenuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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