T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 02-12-2011, n. 9527

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che si tratta di gara per l’affidamento di servizi di vigilanza armata in favore degli uffici di A., società da qualificarsi come impresa pubblica ai sensi dell’art. 3, comma 28, del D.lgs n. 163/2006;

– che trattandosi quindi di un appalto di cui all’art. 217 del predetto Codice dei contratti, va riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in esame, condividendo il Collegio le diffuse argomentazione svolte nella sentenza del Cons. St., Ad. Pl., 1 agosto 2011, n. 16;

– che, alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza citata, anche la vigilanza al "salone di ricevimento del pubblico" ed ai "laboratori Grottarossa" non rivestono quello stretto nesso di strumentalità che attrae le controversie connesse alle relative gare di appalto nella giurisdizione del giudice amministrativo;

– che, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, presso il quale la controversia può essere proseguita ai sensi dell’art. 11 del CPA;

– che le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, essendo intervenuto solo di recente il chiarimento giurisprudenziale dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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