T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 02-12-2011, n. 9526

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il provvedimento impugnato, l’amministrazione ha denegato al ricorrente il rilascio della richiesta concessione di occupazione di suolo pubblico per il posteggio fisso nel Porto Innocenziano, in quanto l’area è di proprietà comunale e, ai fini dell’esercizio del commercio ambulante a posto fisso, è necessario il previo rilascio di apposita concessione o.s.p., la quale ai sensi dell’articolo 37 della L.R. Lazio n. 33 del 1999, può intervenire solo su posti fissi appositamente regolamentati, mentre l’attuale regolamento comunale nella materia non prevede nella zona interessata un’area da destinarsi alle dette attività;

Considerato che il provvedimento non può essere effettivamente interpretato in termini di revoca della precedente concessione, atteso che è comprovato in atti che lo stesso è conseguente all’accertamento della riconosciuta riconducibilità dell’area in questione all’interno delle proprietà comunali e non invece all’interno del demanio marittimo statale e, pertanto, deve esclude risi sia la necessità della previa comunicazione dell’avvio procedimentale, sia il diritto per il ricorrente di ottenere in sostituzione un equivalente posteggio fisso ai sensi del richiamato articolo 44 della L.R. Lazio n. 33 del 1999;

Considerato che, altrettanto è a dirsi per il richiamato articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, atteso che, sulla base delle considerazioni che seguono, l’amministrazione non avrebbe comunque potuto provvedere diversamente;

Considerato che- atteso l’intervenuto riconoscimento nel corso dell’anno 2010 della proprietà comunale dell’area in questione, la circostanza che il ricorrente fosse titolare sia dell’autorizzazione commerciale che della concessione di occupazione, da un lato, di per sé non consente di ritenere che la concessione o.s.p. sia per ciò solo prorogata al 2016, dall’altro, non ne fa conseguire il diritto ad ottenere analoga concessione da parte dell’amministrazione comunale e nemmeno il formarsi di un affidamento decisivo al riguardo;

Considerato che non appare dirimente, ai fini della dedotta disparità di trattamento, la circostanza che ai viciniori esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sia stata rilasciata la concessione o.s.p. per la collocazioni di tavolini e sedie, attesa la diversità dal punto di vista giuridico delle due occupazioni;

Considerato che nella direzione invocata non vale il richiamo alla concessione di occupazione temporanea rilasciata da parte dell’amministrazione comunale per l’anno 2010 proprio in considerazione della specificata esclusiva natura temporanea della stessa;

Considerato che ai sensi del richiamato articolo 37 della L.R. Lazio n. 33 de 1999 il rilascio di concessione permanenti decennali può avvenire esclusivamente nelle aree in cui il regolamento comunale preveda l’esistenza delle apposite piazzole per l’esercizio del commercio ambulante fisso;

Considerato che sull’area del Porto Innocenziano nel vigente piano del commercio non risulta essere prevista alcuna piazzola ai fini che interessano;

Considerato che, sebbene effettivamente il richiamato piano sia stato redatto ed approvato in epoca anteriore alla delimitazione del 2010 che interessa, tuttavia, il ricorrente bene potrà richiederne l’aggiornamento all’amministrazione affinché tenga conto della nuova area sostanzialmente acquisito al demanio comunale;

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere respinto siccome infondato nel merito;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo che segue;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Anzio al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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