Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-05-2012, n. 6728 Appello del contribuente e dell’ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione all’istanza di rimborso presentata dal contribuente in relazione all’imposta trattenuta dal sostituto in misura maggiore del dovuto, trattandosi di indennità per incentivo all’esodo a lavoratore che alla data del 1 ottobre 1998 aveva superato l’età di 55 anni.

La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando dovuto il rimborso per le somme eccedenti. L’appello dell’Ufficio era dichiarato inammissibile per tardività, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non si è costituito non si è costituito.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, e art. 155 c.p.c., comma 4, come modificato alla L. n. 263 del 2005, art. 2, lett. f), rilevando che il termine finale per l’impugnazione era esattamente quello nel quale l’appello è stato notificato nel domicilio eletto (e cioè il 22 settembre 2008), tenuto conto che la sentenza da impugnare era stata notificata all’amministrazione il 6 giugno 2008 e che il 20 settembre (giorno nel quale secondo il computo di cui alla D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, compresa la sospensione feriale, sarebbe scaduto il termine di impugnazione) era sabato: sicchè il termine a norma dell’art. 155 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, lett. f), era differito al primo giorno successivo non festivo, appunto il 22 settembre 2008. Il motivo è fondato. Il termine per proporre l’appello deve essere, infatti, qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del novellato art. 155 c.p.c., comma 4, applicabile nella specie in quanto il ricorso originario risulta proposto successivamente alla data del 1 marzo 2006.

Pertanto, deve essere accolto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria della Sicilia per l’esame del merito. Il giudice di rinvio provvederà anche alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *