Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2011) 02-11-2011, n. 39543 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – K.S., C.H., T.H., K.B. e P.R. sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, il 3 marzo 2011, dal Gip del Tribunale di Bologna per numerose violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, il K. ed il T. anche per il delitto di cui al cit.

D.P.R., art. 74.

Nel provvedimento custodiale, il Gip ha richiamato numerose condotte di acquisto, cessione, detenzione e importazione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina attribuite ai predetti indagati, individuati grazie alle attività intercettative, ai prolungati servizi di osservazione, pedinamento e controllo, alle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal coindagato P. M., agli importanti riscontri costituiti dai numerosi arresti e dai cospicui sequestri di stupefacenti succedutisi nel corso delle indagini.

2- Il Tribunale di Bologna, adito da tutti gli indagati, con ordinanza del 14 aprile 2011, ha respinto la richiesta di riesame avanzata dal T., ha parzialmente accolto quella proposta dal K., nei cui confronti ha confermato il provvedimento custodiale limitatamente alle ipotesi di reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, con esclusione, quindi del delitto associativo, ed ha accolto le richieste dei restanti indagati, dei quali disposto la scarcerazione.

3- Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione K. S. che deduce: a) Vizio di motivazione del provvedimento impugnato, laddove il giudice del riesame ha respinto le deduzioni difensive incentrate sull’assoluta assenza di motivazione dell’ordinanza impositiva, in punto di gravità indiziaria, quanto ai delitti contestati ai capi d’imputazione 3^. 1) e 3^.2); il provvedimento cautelare, si sostiene nel ricorso, sarebbe caratterizzato dalla semplice riproposizione delle richieste del PM, in assenza di qualsiasi valutazione personale da parte del Gip. Mentre i tentativi dello stesso giudice del riesame di colmare il vuoto motivazionale sarebbe illegittimo, posto che l’intervento integrativo in sede di riesame è consentito solo nei casi di carenza relativa della motivazione; b) Vizio di motivazione del provvedimento impugnato, laddove il tribunale ha ritenuto di trarre la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, quanto ai delitti contestati sub capi 4. 1) e 4. 1 bis), nelle dichiarazioni rese dal collaboratore P.M., benchè le stesse fossero prive di riscontri individualizzanti, tali erroneamente ritenuti taluni episodi di spaccio, estranei al presente procedimento, di cui l’indagato e lo stesso P. si sono resi responsabili nel medesimo periodo; le dichiarazioni del collaboratore sarebbero, inoltre, generiche.

Motivi della decisione

1- Il ricorso è infondato. a) Quanto al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che il giudice del riesame, nell’esaminare il tema relativo alla motivazione del provvedimento custodiale, con riguardo ai delitti contestati sub capi 3. 1 ) e 3.2), ha esattamente rilevato che, in considerazione della complessità del provvedimento applicativo della misura, relativo a quaranta indagati ed a cento capi d’imputazione, il Gip, che aveva premesso di condividere le valutazioni espresse dall’accusa in punto di gravità indiziaria per ciascuna delle condotte delittuose contestate, ha legittimamente in varie occasioni fatto rinvio alla richiesta cautelare per ragioni di economia processuale, al fine di evitare inutili ripetizioni. Tale metodo operativo, peraltro, oltre che legittimo, è stato giustamente ritenuto comunque estraneo ai casi di totale mancanza di motivazione, evocati dal ricorrente con riguardo alle predette imputazioni, che non consente interventi integrativi da parte del tribunale del riesame.

Partendo da tali giuste premesse, il giudice del riesame ha poi ribadito la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierno ricorrente, tratti dai contenuti delle conversazioni intercettate, giustamente ritenuti significativi perchè tipici, con la loro criticità, allusività e concisione e per l’assenza di diverse giustificazioni, dell’organizzazione di incontri aventi ad oggetto la cessione di sostanze stupefacenti. Conversazioni inserite, peraltro, in un contesto più ampio, che ha individuato il K. quale soggetto appartenente ad un gruppo criminale dedito stabilmente allo spaccio di droga, come emerso anche dalle dichiarazioni etero accusatorie rese dal coindagato P.M. e come definitivamente ribadito dall’arresto, in due occasioni, dello stesso indagato per la flagrante detenzione di consistenti quantità (200 e 100 grammi) di cocaina. b) Analoga infondatezza deve riconoscersi al secondo motivo di ricorso, che riguarda i fatti contestati sub capi 4. 1) e 4. 1 bis) dell’imputazione, in relazione ai quali il giudice del riesame ha giustamente valorizzato le dichiarazioni del P., soggetto rivelatosi affidabile (tanto da avere ottenuto il riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7) che, dopo avere riconosciuto in fotografia l’odierno ricorrente, lo ha indicato come la persona alla quale aveva ceduto, in due occasioni, 500 grammi di eroina, e dalla quale, in altra occasione, aveva ricevuto della cocaina poi dallo stesso ceduta a terzi.

Dichiarazioni ritenute riscontrate dall’accertato inserimento del K. in un contesto di criminalità dedita al traffico di stupefacenti e, in particolare, dall’attiva presenza dello stesso nel mercato dello spaccio di droga proprio nel periodo indicato dal collaboratore e dalla sua contiguità, nel medesimo periodo, con soggetti attivi nello stesso illecito commercio.

2 – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere inoltrata al direttore dell’istituto penitenziario competente affinchè provveda nei termini stabiliti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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