Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2011) 02-11-2011, n. 39540

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- D.C.F. e C.G. propongono ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, del 7 dicembre 2010, che, sull’accordo delle parti, ex art. 444 c.p.p., ha applicato agli stessi la pena concordata in quanto responsabili del delitto di lesioni personali colpose commesse, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di L.K..

Deducono i ricorrenti violazione di legge con riguardo alla mancata estromissione dal processo della parte civile L.M. in considerazione della omessa dimostrazione, da parte dello stesso, della sua condizione di congiunto della persona offesa.

Con memoria recapitata presso la cancelleria di questa Corte, la parte civile L.M. chiede dichiararsi inammissibili i ricorsi.

2- Con note successivamente pervenute presso la cancelleria di questa Corte, i ricorrenti hanno dichiarato, attraverso il comune difensore, procuratore speciale degli stessi, di volere rinunciare ai rispettivi ricorsi, che devono essere, in conseguenza, dichiarati inammissibili per rinuncia, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 300,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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