T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 02-12-2011, n. 9522

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che, alla stregua della dichiarazione resa da parte ricorrente in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per effetto dell’intervenuta revoca della procedura de qua, il ricorso è improcedibile;

Ritenuto che le spese di giudizio possono essere interamente compensate fra le parti, anche in considerazione dell’intervenuta determinazione della stazione appaltante di revocare la procedura di gara;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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