Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2011) 02-11-2011, n. 39539 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.G., imputato di furto aggravato, propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, dell’ 8 luglio 2010, che ha dichiarato inammissibile l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, del 10 novembre 2003, che lo ha ritenuto colpevole del delitto contestato e lo ha condannato alla pena di due mesi di reclusione e 200,00 Euro di multa, in continuazione rispetto ai fatti giudicati dal Pretore di Chieti con sentenza n. 287/97, divenuta irrevocabile.

Deduce il ricorrente: a) Nullità del procedimento per erronea notifica all’imputato del decreto di citazione in appello, perchè effettuata in mani del difensore, ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis, invece che al domicilio eletto; b) Violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto tardivo e generico l’appello proposto.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato. a) Destituito di fondamento è il primo motivo di gravame.

A proposito della notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio, le Sezioni Unite di questa Corte (rv. 239396) hanno affermato che l’eventuale nullità derivante dalla notificazione effettuata ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, per casi diversi da quelli previsti, non configura una nullità assoluta ed insanabile per omessa vocatio in ius, bensì una nullità di ordine generale e a regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione; nullità che deve ritenersi sanata quando risulti provato che l’errore non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, come in realtà avvenuto nel caso in esame. Hanno altresì affermato che detta nullità rimane, comunque, senza effetto se non è eccepita tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p.. Nel caso di specie, l’eccezione non è stata proposta, come avrebbe dovuto essere, all’udienza di trattazione dell’appello, bensì, solo davanti a questa Corte, e dunque intempestivamente, di guisa che la dedotta nullità deve ritenersi ormai sanata. b) Manifestamente infondato è il secondo dei motivi proposti.

Premesso che l’inammissibilità dell’appello è stata dichiarata non per la tardi vita dello stesso, bensì per la genericità dei motivi, osserva la Corte che giustamente il giudice del gravame ha dichiarato tale inammissibilità, evidente essendo la genericità del gravame (avente ad oggetto solo il trattamento sanzionatorio) che si caratterizzava per la schematica elencazione delle doglianze, priva di qualsivoglia argomentazione a sostegno delle stesse, oltre che per una incomprensibile richiesta di applicazione della continuazione, cui aveva già provveduto il primo giudice.

Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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