Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2011) 02-11-2011, n. 39537

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania, sezione per i minorenni, del 20 novembre 2009, che, in parziale riforma della sentenza del tribunale per i minorenni della stessa città, del 1 aprile 2008, ha ridotto ad un anno e quattro mesi di reclusione la pena inflitta dal primo giudice, confermandone la penale responsabilità per il delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di Sc. P..

Secondo l’accusa, condivisa dai giudici del merito, la S., trovandosi alla guida di un’auto, nel percorrere il (OMISSIS), dopo avere rallentato ed accostato il veicolo al margine destro della strada, ha effettuato un’inversione ad "U", vietata dalla presenza della striscia longitudinale continua.

Nell’eseguire tale manovra, l’imputata, dopo avere superato con la parte anteriore del veicolo la linea di mezzeria della strada, è andata a scontrarsi con una moto, che sopraggiungeva a velocità elevata in senso opposto, condotta da Sc.Gi., privo di casco, che è stato sbalzato di sella ed è ricaduto, dopo avere urtato violentemente il capo, dapprima, contro il tronco di un albero, quindi, contro due macigni di pietra lavica posti sul marciapiede laterale, rimanendo ucciso.

Avverso la citata sentenza ricorre, dunque, S.F. che lamenta la propria mancata assoluzione ovvero, in subordine, la mancata concessione del perdono giudiziale o della sospensione condizionale della pena, nonchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi proposti. a) In punto di responsabilità, a fronte della chiara ed incontestata dinamica dell’incidente, la ricorrente invoca una sentenza assolutoria, limitandosi a sostenere che "il compendio probatorio non rivela consistenza ed efficacia tali da poter fondare un’affermazione di responsabilità", senza indicare, tuttavia, le ragioni per le quali inconsistenti ed inefficaci dovrebbero ritenersi gli elementi probatori dai quali i giudici del merito hanno tratto la convinzione della responsabilità dell’imputata. b) Analoga totale genericità presentano le ulteriori doglianze, laddove si consideri che la ricorrente si è limitata a segnalare che "sussistevano e sussistono i presupposti per formulare un giudizio prognostico favorevole", che avrebbe autorizzato la concessione del perdono giudiziale o della sospensione condizionale della pena, senza tuttavia indicare quali siano tali presupposti. Indicazione certo necessaria per contrastare la decisione della corte territoriale che, a giustificazione del diniego di tali benefici, ha richiamato i trascorsi penali della giovane, già pesantemente condannata per furto in abitazione, e la personalità della stessa, quale emersa dal comportamento tenuto dopo l’incidente (essendosi data alla fuga senza prestare soccorso alla vittima) e nel corso del giudizio (durante il quale è rimasta costantemente assente, disinteressandosene);

trascorsi e comportamento legittimamente ritenuti ostativi alla formulazione di un favorevole giudizio prognostico.

Quanto alle attenuanti generiche, anche in questa sede richieste per le "peculiari condizioni socio-familiari dell’imputata", la corte territoriale ha già chiaramente e giustamente dedotto come tali condizioni, essenzialmente riferite allo stato di detenzione dei genitori della giovane, non fossero significative nei termini ritenuti dall’odierna ricorrente, tenuto ovviamente conto anche dei dati negativi della personalità della stessa e dei pregiudizi penali.

Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *