Cass. civ. Sez. VI, Sent., 07-05-2012, n. 6897 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che la EFFE-PI Verniciatura s.r.l. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Genova, in epigrafe indicato, che ha rigettato la domanda, da essa proposta, di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento relativo al fallimento della società Legatoria Casini e Morelli s.r.l., svoltosi avanti al Tribunale di Firenze e nell’ambito del quale erano decorsi circa cinque anni dalla data della ammissione al passivo del suo credito;

che il Ministero della giustizia non ha svolto difese;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che con l’unico motivo di ricorso in esame si censura l’impugnato decreto, sotto il profilo della violazione di legge ( art. 111 Cost., art. 6, par. 1 e art. 41 CEDU, L. n. 89 del 2001, art. 2), nella parte in cui ha ritenuto ragionevole la durata di sette anni della procedura fallimentare in questione;

che la censura è infondata;

che, in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità, il termine ragionevole è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso: ipotesi, questa, che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso), di pluralità di procedure concorsuali indipendenti;

che il decreto impugnato ha evidenziato – senza trovare smentita nel ricorso in esame – come la procedura in questione si presenti senz’altro complessa, atteso non solo il rilevante numero (oltre il centinaio) di istanze di ammissione ma anche i vari giudizi contenziosi instaurati; che pertanto, non risultando la protrazione oltre limiti ragionevoli della procedura fallimentare in esame, il ricorso va respinto, senza provvedere sulle spese, non avendo l’Amministrazione svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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