Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2011) 02-11-2011, n. 39371

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 3 febbraio 2010, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato su richiesta a Z.R., previo riconoscimento delle attenuanti generiche, la pena di mesi uno di reclusione, convertita in Euro 1.140,00 di multa, per il delitto di cui all’art. 483 c.p..

Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, rilevando l’omessa declaratoria di falsità della dichiarazione contenuta nella domanda di ammissione all’esame, cui l’imputazione si riferiva.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, di cui all’art. 444 c.p.p., che deve intendersi equiparata a una sentenza di condanna, qualora l’imputazione si riferisca a un’ipotesi di falsità di atti o documenti il giudice è tenuto ad emettere i provvedimenti di cui all’art. 537 c.p.p. (Cass. Sez. Un. 27 ottobre 1999 n. 20; v. anche le successive Cass. 25 ottobre 2005 n. 44613; Cass. 28 maggio 2008 n. 37665; Cass. 26 novembre 2008 n. 17283/09).

Non avendo a ciò provveduto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la sentenza deve essere annullata. Non può questa Corte Suprema procedere direttamente all’emissione del provvedimento di cui si tratta, richiedendosi a tal fine un’apposita motivazione circa la ritenuta falsità, implicante valutazioni di merito incompatibili col giudizio di legittimità: l’annullamento deve perciò essere pronunciato con rinvio, per nuovo esame sul punto, allo stesso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata adozione dei provvedimenti di cui all’art. 537 c.p.p., con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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