T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 3078

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente riferisce di essere persona sola di anni 61, privo di occupazione, invalido al 46%, affetto da diabete, con un reddito modesto, privo di alloggio, e che per tali ragioni ha richiesto l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in deroga alla graduatoria ordinaria, ex art. 14 R.R. n. 1/2004. Ciò che renderebbe applicabile la detta deroga sarebbe la circostanza secondo cui il ricorrente risulterebbe provvisoriamente ospitato da un conoscente, ma solo fino al 25.10.2011.

Il ricorso va respinto.

In base al consolidato orientamento della Sezione l’assegnazione di un alloggio in deroga costituisce "un rimedio eccezionale relativo a particolari gravi situazioni di rilevanza sociale non valutate nella graduatoria ordinaria ovvero sopravvenute alla chiusura dell’ultimo bando di concorso" (T.A.R. Milano Lombardia Sez. I 22 gennaio 2009, n. 179). Non può pertanto essere accolta la ricostruzione prospettata da parte del ricorrente, non prevedendo la normativa de quo alcun automatismo tra la sussistenza di una delle vicende di cui al citato art. 14 e l’assegnazione in deroga (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 15.7.2010, n. 3001).

Nella fattispecie, sebbene il ricorrente sia invalido, la percentuale riconosciuta è del 46%, dunque inferiore alla soglia del 66%; lo stesso è inoltre persona sola e priva di cariche di famiglia, non configurandosi pertanto la situazione di eccezionalità richiesta dalla normativa invocata, e ciò a prescindere dall’evidenziata situazione di carenza abitativa, comune a numerosi soggetti utilmente collocati in graduatoria.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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