Cass. civ. Sez. VI, Sent., 07-05-2012, n. 6896 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che P.P. e P.F., nella qualità di ex soci della disciolta società di fatto M.I.T.E. di Perna F & P, P.F. anche in proprio, ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Perugia, in epigrafe indicato, che ha accolto la sola domanda proposta da P.P. di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del giudizio civile, di cui questi è stato parte, per risarcimento danni da incidente stradale svoltosi avanti al Tribunale di Latina, e rigettato la domanda proposta da P. F. non essendosi questi costituito nel giudizio anzidetto in proprio, bensì quale rappresentante della M.I.T.E.;

che il Ministero della giustizia non ha svolto difese;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti censurano l’impugnato decreto, sotto il profilo della violazione di legge ( art. 100 c.p.c.), nella parte in cui ha negato l’equa riparazione in favore di P.F., nella qualità di ex socio della M.I.T.E. – partecipata paritariamente da entrambi, e nella parte in cui ha riconosciuto l’equa riparazione in favore di P.P. solo in proprio, omettendo di pronunciare sulla domanda proposta dal medesimo anche nella qualità di ex socio della M.I.T.E.;

che la censura è inammissibile, per l’assorbente motivo che i ricorrenti non precisano se, ed eventualmente con quali espressioni, sia stata effettivamente formulata alla Corte d’appello una domanda di equa riparazione in favore della società M.I.T.E. (nel qual caso, peraltro, tale indennizzo non potrebbe cumularsi con altro di pari importo in favore delle persone dei soci, la cui sofferenza per la durata del giudizio costituisce la ragione dell’indennizzo in favore del soggetto collettivo da essi partecipato: cfr. ex multis Cass. n. 8604/07; n. 11746/10);

che con il secondo motivo i ricorrenti censurano il decreto della Corte d’appello, sotto il profilo della violazione di legge ( artt. 91 e 112 c.p.c.), per aver condannato P.F. al rimborso delle spese di lite in favore del Ministero della Giustizia, che tuttavia era rimasto contumace nel giudizio di merito;

che anche tale doglianza è inammissibile, atteso che i ricorrenti non si fanno carico di quanto si legge nel decreto impugnato, ove la Corte di merito precisa (pag. 1) che il Ministero "si è costituito in giudizio regolarmente", e non contestano tale affermazione, nè quindi forniscono dati contrari desumibili dal contenuto del verbale di udienza, che non risulta riportato in ricorso;

che la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese non avendo l’Amministrazione svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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